IL SINDACO
AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 7 DELLA L.R. N°
54/1979.
VIETA OGNI FORMA DI INSEDIAMENTO E STAZIONAMENTO DI AUTOCARAVAN,
CAMPER, ROULOTTE, TENDE E MEZZI SIMILARI;
IN CASO DI INOSSERVANZA SI PROVVEDERÀ ALLO SGOMBERO COATTO
MEDIANTE L’AUSILIO DELLA FORZA PUBBLICA ED ALLA DENUNCIA ALLA
COMPETENTE AUTORITA' GIUDIZIARIA AI SENSI DELL'ART. 65O DEL CODICE
PENALE.
IL SINDACO
Sul territorio del Comune di Villanova Solaro non
esistono strutture ricettive provviste di servizi idrosanitari,
dotate di sistemi di approvvigionamento idrico e non sono presenti
idonei sistemi di raccolta dei rifiuti solidi e di smaltimento dei
rifiuti liquidi, per cui non presenta sufficienti caratteristiche
di sicurezza ambientale per permanenze anche inferiori al limite
massimo delle 48 ore, previsto, per gli insediamenti occasiona1i,
dall' art. 16 della Legge Regionale 31/8/1979, n° 54.
Visto l'art. 16 comma 7, della Legge Regionale 31/8/1979, n°
54, a norma del quale è prevista la possibilità, per
i Comuni di emanare in relazione alle esigenze locali, disposizioni
che pongono ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste dalla
predetta legge o che vietino forme di insediamento previste
dall'art. 2 della stessa.
Ritenuta, pertanto, l'opportunità nell'interesse pubblico,
provvedere a vietare sul territorio di questo Comune ogni forma di
campeggio e sosta, posta in essere con camper, roulotte,
autocaravan, tende e similari al fine di tutelare l'igiene e la.
salute pubblica.
Ritenuto quindi, stante l'allarme sociale rilevato in presenza di
soggetti che operano forme di insediamento di cui al punto
precedente, vietarne qualsiasi forma su tutto il territorio
comunale;
Visto l' art. 16 della Costituzione che sancisce il diritto di
libera circolazione e soggiorno delle persone, salve le restrizioni
che la legge stabilisce in generale per motivi di sanità o
di sicurezza;
Visto l' art. 50, comma 5, del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000;
ORDINA
Che a far data della presente, sul territorio del Comune di Villanova Solaro, ai sensi dell' art. 16 comma 7 della Legge Regionale 31 agosto 1979, N. 54 sia vietata ogni forma di insediamento o stazionamento prevista dall' art. 2 della predetta Legge Regionale, anche quando la stessa risulti di durata inferiore a quella sancita dal comma 1 del predetto art. 16 e cioè minore delle 48 ore indicate;
DIFFIDA
I soggetti che attivano una qualsiasi forma di insediamento, con l'avvertenza che in difetto, si procederà allo sgombero coatto a mezzo della forza pubblica, con denuncia degli inadempienti all' Autorità Giudiziaria per violazione dell' art. 650 del Codice Penale;
RICHIEDE
Al Comando Carabinieri di Scarnafigi la necessaria
assistenza, in caso di necessità, al fine di dare
esecuzione, anche coattiva, alla presente ordinanza di concerto con
la Polizia Municipale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
amministrativo giurisdizionale al TAR entro 60 gg. Della data di
pubblicazione della presente ordinanza.
Villanova Solaro, 21 Febbraio 2001.
Il Sindaco
ALBERTO Simone
