Da sinistra a destra sono rappresentati:

Provincia di Cuneo
Comune di Villanova Solaro
Piazza Vittorio Emanuele II
Cap 12030
tel. 0172-99333 - fax. 0172-99340
Ordinanza n. 8/2001

powered by FreeFind



IL SINDACO

AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 7 DELLA L.R. N° 54/1979.

VIETA OGNI FORMA DI INSEDIAMENTO E STAZIONAMENTO DI AUTOCARAVAN, CAMPER, ROULOTTE, TENDE E MEZZI SIMILARI;

IN CASO DI INOSSERVANZA SI PROVVEDERÀ ALLO SGOMBERO COATTO MEDIANTE L’AUSILIO DELLA FORZA PUBBLICA ED ALLA DENUNCIA ALLA COMPETENTE AUTORITA' GIUDIZIARIA AI SENSI DELL'ART. 65O DEL CODICE PENALE.

IL SINDACO

Sul territorio del Comune di Villanova Solaro non esistono strutture ricettive provviste di servizi idrosanitari, dotate di sistemi di approvvigionamento idrico e non sono presenti idonei sistemi di raccolta dei rifiuti solidi e di smaltimento dei rifiuti liquidi, per cui non presenta sufficienti caratteristiche di sicurezza ambientale per permanenze anche inferiori al limite massimo delle 48 ore, previsto, per gli insediamenti occasiona1i, dall' art. 16 della Legge Regionale 31/8/1979, n° 54.

Visto l'art. 16 comma 7, della Legge Regionale 31/8/1979, n° 54, a norma del quale è prevista la possibilità, per i Comuni di emanare in relazione alle esigenze locali, disposizioni che pongono ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste dalla predetta legge o che vietino forme di insediamento previste dall'art. 2 della stessa.

Ritenuta, pertanto, l'opportunità nell'interesse pubblico, provvedere a vietare sul territorio di questo Comune ogni forma di campeggio e sosta, posta in essere con camper, roulotte, autocaravan, tende e similari al fine di tutelare l'igiene e la. salute pubblica.
Ritenuto quindi, stante l'allarme sociale rilevato in presenza di soggetti che operano forme di insediamento di cui al punto precedente, vietarne qualsiasi forma su tutto il territorio comunale;

Visto l' art. 16 della Costituzione che sancisce il diritto di libera circolazione e soggiorno delle persone, salve le restrizioni che la legge stabilisce in generale per motivi di sanità o di sicurezza;

Visto l' art. 50, comma 5, del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000;

ORDINA

Che a far data della presente, sul territorio del Comune di Villanova Solaro, ai sensi dell' art. 16 comma 7 della Legge Regionale 31 agosto 1979, N. 54 sia vietata ogni forma di insediamento o stazionamento prevista dall' art. 2 della predetta Legge Regionale, anche quando la stessa risulti di durata inferiore a quella sancita dal comma 1 del predetto art. 16 e cioè minore delle 48 ore indicate;

DIFFIDA

I soggetti che attivano una qualsiasi forma di insediamento, con l'avvertenza che in difetto, si procederà allo sgombero coatto a mezzo della forza pubblica, con denuncia degli inadempienti all' Autorità Giudiziaria per violazione dell' art. 650 del Codice Penale;

RICHIEDE

Al Comando Carabinieri di Scarnafigi la necessaria assistenza, in caso di necessità, al fine di dare esecuzione, anche coattiva, alla presente ordinanza di concerto con la Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale al TAR entro 60 gg. Della data di pubblicazione della presente ordinanza.

Villanova Solaro, 21 Febbraio 2001.

 

Il Sindaco
ALBERTO Simone

Stemma del Comune di Villanova SolaroHomepage | Inizio pagina | Site Map | Scrivi al Comune | Scrivi al webmaster | ©2008 Adriano Amici per cuneesi-progweb |

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Visualizzazione consigliata 1024x768 o superiore    -    Ultimo aggiornamento: 21/04/2008

Questa stampa è stata eseguita dal sito internet del Comune di Villanova Solaro (Cn), è rilasciata per gli usi autorizzati senza alcuna garanzia sui contenuti.
©2008 Adriano Amici per www.cuneesi-progweb.it