ART. 32 - Inserimento ambientale delle costruzioni
- Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
- I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell’ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
- Gli interventi edilizi ammessi dal P.R.G. ove riguardino il
patrimonio edilizio esistente e le aree di loro pertinenza,
all’interno delle zone R1, R2 e agricole, devono essere
finalizzati una rigorosa qualità architettonica degli
immobili coerentemente all'importanza ed al valore
storico-artistico od al valore ambientale degli stessi ed al valore
ambientale delle aree in cui ricadono; contestualmente, deve essere
attuata la riqualificazione delle aree di loro pertinenza. In sede
di intervento è obbligatorio provvedere all'eliminazione o
alla sostituzione, con disegno e materiali idonei sotto il profilo
architettonico-ambientale, dei manufatti aggiunti in epoca
successiva ed in contrasto con i caratteri dell'edificio, quali
tettoie, baracche ed ogni altro tipo di accessorio, nonché
degli elementi di finitura o di arredo esterno non coerenti, quali
ringhiere, serramenti, rivestimenti, pavimentazioni, recinzioni.
- Murature esterne. Le murature in mattoni a vista devono essere conservate nel loro aspetto originario. Qualora si rendano necessarie operazioni di consolidamento e risanamento si deve procedere alla sostituzione e/o integrazione delle parti deteriorate ad eventuale idropulitura e trattamento delle superfici in laterizio con tecniche appropriate. Per le murature già originariamente rinzaffate se per motivi di risanamento è necessario procedere a scrostatura ed al successivo rinzaffo, questo deve essere eseguito con intonaco frattazzato. Eventuali nuove porzioni di muratura debbono essere preferibilmente intonacate con rinzaffo frattazzato eseguito con malta di calce idraulica e sabbia; si ammette l’impiego di mattoni facciavista semprechè tale materiale si apparenti adeguatamente per colore, pezzatura e stilatura con le murature tradizionali e non crei discontinuità con quelle circostanti e comunque evitando la sola realizzazione di sfondati o porzioni che possano risultare incoerenti rispetto alla composizione dell’insieme. La tinteggiatura dovrà essere eseguita con tinta a calce o ai silicati di calce con esclusione di intonaci plastici e rivestimenti di qualsiasi tipo. Fino all’adozione di specifici Piani del Colore la tinteggiatura sarà definita di volta in volta in sede di rilascio degli atti comunali di assenso all’intervento. Nella tinteggiatura di edifici esistenti dovranno essere ripristinati gli elementi decorativi originari, con particolare riguardo agli elementi architettonici immaginari e figurativi, quali lesene, architravi, cordolature, fregi, cornici, zoccolature, spigoli e simili. Le norme precedenti si applicano anche per nuove murature con l’avvertenza che la scelta del materiale a vista debba essere valutata in ragione del luogo ove si colloca la nuova muratura stessa (integrazione, ampliamento di muratura esistente, costruzione in contiguità ad altre esistenti, costruzione isolata etc…). Non è ammesso in genere alcun tipo di rivestimento, fatto salvo l’impiego del legno quando costituisce esso stesso muratura. Le zoccolature se previste o originariamente presenti debbono essere eseguite con pietra non levigata a taglio verticale.
- Struttura e sporgenze del tetto. La struttura del tetto, per le porzioni sporgenti all’infuori dei muri perimetrali, deve essere realizzata riprendendo i modelli originari dei cornicioni, se esistenti, o in travi e listelli di legno, trattati al naturale e possibilmente squadrati a quattro fili. Le travi ed i listelli fuoriuscenti devono essere lasciati in vista, trattati mediante vernici impregnanti, eventualmente con aggiunta di scurente a base di rolla di noce. E’ vietata la realizzazione di rivestimenti o perlinature al di sotto dei travetti. E’ eventualmente ammesso un tavolato da realizzarsi al di sopra dell’orditura per garantire una migliore protezione del manto di copertura dagli effetti del vento. Gli edifici debbono avere copertura a doppia falda o a padiglione. La copertura ad una falda è ammessa eccezionalmente quando la manica dell’edificio non renda opportune soluzioni alternative. I canali ed i pluviali, se in vista, debbono essere realizzati in rame.
- Manti di copertura. Nel manto di copertura dovrà essere impiegato il coppo alla piemontese o materiale con analoghe caratteristiche estetiche e di colore.
- Aperture. Le aperture esistenti si devono conservare nella loro forma e posizione originaria da cui derivano irripetibili e validi risultati di composizione formale, conseguenti per la maggior parte da effetti di asimmetria. Nel caso in cui sia necessario aumentare la superficie finestrata, anziché intervenire ampliando quelle esistenti, è preferibile prevedere nuove aperture, purché risultino organicamente integrabili sul piano di facciata con le vecchie. Ove esistenti, o ritenuto necessario, potranno essere eseguite attorno alle aperture fasce intonacate ed imbiancate di larghezza di circa 20 – 25 cm. Nel caso in cui esistano architravi, stipiti in vista o elementi decorativi, questi dovranno essere conservati o ripresi con gli stessi materiali solo in quanto elementi originari ed appartenenti alla tradizione costruttiva locale. Non sono ammesse cornici o riquadrature in marmo, pietra o altri materiali simili. Le soglie ed i davanzali esterni possono essere eseguite in lastre di pietra preferibilmente a spacco naturale o in legno. L’eventuale chiusura di arcate, logge o altre strutture aperte dovrà avvenire lasciando in evidenza la tipologia di facciata originaria. La chiusura sarà consentita preferibilmente mediante impiego di serramento corrispondente all’intera apertura e posizionato al filo interno della muratura; sono ammessi in alternativa tamponamenti realizzati mediante tavolato in legno, muratura in laterizio e forata secondo disegno tradizionale e in laterizio pieno intonacato, sempre arretrati rispetto al filo di muratura, con nuove aperture realizzate centralmente rispetto allo fondato, semprechè tale soluzione risulti compatibile con il carattere dell’edificio e/o con il disegno complessivo della facciata. Le nuove aperture dovranno avere forma verticale e dimensioni coerenti con quelle preesistenti nell’edificio o negli edifici circostanti; dovranno inoltre avere davanzali in pietra oppure in legno oppure essere rifinite con fascia intonacata in leggero rilievo. E’ ammessa la protezione delle aperture con inferriate fisse o amovibili a disegno semplice realizzate in ferro pieno (quadrotte o bacchette). I vani di accesso agli androni carrai dovranno essere sormontati da arco ribassato o architrave ligneo.
- Serramenti. I serramenti devono essere realizzati in legno, trattati al naturale con vernice impregnante ed eventualmente scurente o tinteggiati (fino all’adozione di specifici Piani di Colore la tinteggiatura sarà definita di volta in volta in sede di rilascio degli atti comunali di assenso all’intervento). Il loro disegno deve essere improntato a semplicità, secondo modelli locali, con esclusione di specchiature (tipo all’inglese) e decorazioni particolari. I serramenti dovranno inoltre essere posizionati all’interno, rispetto al filo di facciata, di almeno 20 – 24 cm. La protezione di finestre o porte finestre dovrà essere realizzata co persiane alla piemontese in legno oppure con scuretti interni in funzione della tipologia e posizione delle aperture. Sono vietate tapparelle, avvolgibili o simili. I serramenti delle vetrine e di accesso ai negozi avranno di norma gli stessi requisiti sopradefiniti; la protezione potrà eventualmente essere assicurata con pannelli ad anta; sono escluse tapparelle, tende alla veneziana, saracinesche e serrande metalliche di qualsiasi tipo. Serramenti in ferro, rivestiti in legno, sono ammessi unicamente per accessi di servizio su facciate degli edifici non visibili da spazi pubblici, o di protezione a vani tecnici di impianti tecnologici. Per vetrine, mostre ed in genere facciate di negozi potranno essere adottati diversi materiali e soluzioni da quelli sopradefiniti, qualora costituiscano proposte di alta qualità architettonica capaci di realizzare equilibrati inserimenti nell'ambiente circostante; tali proposte dovranno essere adeguatamente documentate in sede di richiesta dell'intervento. Porte e portoni di accesso pedonale o carraio dovranno essere realizzati in legno secondo modelli tradizionali.
- Balconate. Le balconate debbono essere eseguite con lastra e modiglioni in pietra o con impalcato e modiglioni in legno trattato al naturale, secondo disegni simili ai tradizionali, in funzione della tipologia dell’edificio. Le ringhiere dovranno essere in ferro pieno, realizzate con tondi o quadri e corrente in piattina; per le balconate in legno la ringhiera potrà pure essere realizzata in legno con listelli a sezione quadrata o riprendendo sezioni e di disegno tradizionali. Sono esclusi balconi in laterizio armato intonacato e ringhiere realizzate con materiali misti ferro e legno, impiego di ferri scatolati, etc. La sporgenza delle balconate deve essere contenuta in una profondità massima di cm. 100.
- Pavimentazioni esterne. Le pavimentazioni di aree esterne agli edifici e di eventuali terrazzi, quando non sistemate a verde, dovranno essere realizzate con lastre in pietra a taglio e corsi regolari, cubetti di porfido o altro materiale, acciottolato. Sono ammesse pavimentazioni prefabbricate purchè di pezzatura e colore simili al porfido.
- Muretti, cordoli, parapetti. I materiali da utilizzarsi per muretti, cordoli di recinzioni e parapetti sono: il mattone facciavista, la pietra a vista e la muratura intonacata; si ammette anche il c.a. facciavista ove è opportuno adeguarsi a situazioni già esistenti.
- Insegne, targhe e tende. Le insegne e le targhe se non applicate direttamente sulla parete dovranno essere realizzate mediante braccio a mensola perpendicolare al muro dell'edificio e sottostante targa appesa con catenella o semplici anelli. Il braccio sarà realizzato in ferro pieno, verniciato in colore grigio scuro e la targa sarà in lamiera o legno, di forma arrotondata uni o bifacciale con scritte e disegni comunque non fluorescenti. Qualora applicate al muro, le insegne potranno essere realizzate con targhe aventi le stesse caratteristiche precedenti. Si ammettono anche materiali diversi quali pietra, ottone etc… per targhe di modeste dimensioni. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali nel rispetto delle leggi vigenti. Le tende, per gli esercizi commerciali, realizzate a norma del successivo art. 56, devono essere collocate in ragione di una per ogni apertura. Sono ammesse tende a cupolotto o tese in ragione di una per ciascun foro-vetrina. Dovranno essere realizzate in tessuto idrorepellente, opaco, con tinta neutra (beige, verdone,ocra o bordeaux). Per le insegne e le tende esistenti alla data di approvazione della presente normativa, non conformi alle prescrizioni del presente articolo è fatto obbligo di sostituzione in occasione di interventi edilizi sui relativi edifici e comunque entro cinque anni dall’approvazione del presente regolamento.
- Impianti e linee tecnologiche. L’esecuzione di interventi per allacciamento, modifica di impianti esistenti o fornitura di servizi tecnologici (energia elettrica, acqua, gas, telefonia etc …) dovrà avvenire con tubazioni incassate in muratura o interrate, onde evitare la presenza in vista di fili, tubazioni, apparecchi, etc…. A tale norma dovranno adeguarsi anche le situazioni esistenti entro cinque anni dall’approvazione del presente regolamento.
- Elementi in metallo. Tutti gli elementi in metallo indistintamente (ringhiere, cancellate, grate etc…) dovranno essere realizzati con ferri tondi o quadri pieni, trattati con vernici ferromicacee colore grigio scuro opaco, oppure lasciati al naturale con opportuno trattamento (tipo “ferox”).
- In caso di interventi su edifici esistenti qualora si provveda alla sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio è fatto obbligo di adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 3 precedente.
- È ammesso l'impiego di materiali diversi da quelli
indicati nel comma 3 precedente nei seguenti casi:
- in interventi di recupero di edifici esistenti ove si preveda la conservazione di materiali e tecnologie appartenenti alla storia e cultura locale;
- in interventi per i quali si riconosce un eccezionale valore
architettonico ed ambientale;
In ogni caso, è fatto espresso divieto:
- di impoverire l’apparato decorativo di pregio degli edifici e dei manufatti in genere (pantalere, cornicioni, lesene, portali, affreschi, ecc.);
- di sostituire elementi di pregio in vista strutturali o sovrastrutturali, in legno o in pietra, con elementi di altro materiale.
- Le caratteristiche tipologiche ed i materiali impiegati nei fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, in aree di P.R.G. diverse da quelle di cui al comma 3 precedente, dovranno armonizzarsi con gli edifici circostanti, ed in specie alle connotazioni dell'ambiente in cui vengono ad inserirsi riprendendo preferibilmente quanto disposto al comma 3. L'Amministrazione Comunale ha facoltà, specie nel caso di edifici che costituiscono fondali di vie, piazze o di altri spazi pubblici, o in quello in cui si richiede omogeneità di intervento, di prescrivere particolari soluzioni architettoniche o decorative.
- Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, gli
interventi edilizi attinenti a costruzioni di tipologia non
tradizionale richiesti dagli usi produttivi, commerciali ed
agricoli, quali capannoni per lavorazioni, stoccaggio prodotti,
allevamento zootecnico, etc., nelle aree di cui al comma 3
precedente e nelle aree agricole, debbono in particolare rispettare
i seguenti requisiti al fine di conseguire il migliore inserimento
ambientale:
- posizione dell’edificio rispetto al terreno: sono da evitare modifiche sensibili dell’andamento naturale del terreno con formazione di rilevati e sbancamenti appariscenti; lo spianamento per far sede alla costruzione ed alle aree libere di stretta pertinenza (cortili, piazzali, etc.) deve essere raccordato al terreno circostante il più naturalmente possibile con pendenze contenute e l’eventuale ausilio di cordoli o muretti da posizionarsi solo a monte ed all’interno rispetto all’area di intervento.
- posizione dell’edificio rispetto ai fabbricati già esistenti: gli ampliamenti e le nuove costruzioni, nel caso in cui sussistano edifici preesistenti, devono collocarsi in modo coerente alla tipologia di impianto esistente, privilegiando, a seconda dei casi, prolungamenti di manica, giustapposizioni, realizzazione di ulteriori bracci ed evitando corpi orientati occasionalmente e asimmetrici.
- esterno degli edifici: l’impiego di soluzioni
planimetriche richieste dall’uso (in genere edifici a manica
particolarmente profonda) e della prefabbricazione deve essere
coniugata con la ricerca di aspetti formali che possano essere
convenientemente inseribili nell’ambiente e con la tradizione
costruttiva che localmente lo caratterizza.
A tal fine:
- le coperture debbono essere a doppia falda con pendenze simmetriche; in alternativa a manti di copertura tradizionali, nel caso in cui non possano essere impiegati per minore pendenza delle falde, è ammesso l’uso di lamiera preverniciata colore testa di moro.
- le murature anche quando realizzate con elementi prefabbricati devono risultare preferibilmente continue e non interrotte da elementi strutturali verticali in vista; dovranno inoltre essere eventualmente intonacate o rifinite in modo da poter essere tinteggiate con tonalità scure della gamma tradizionale locale (ocra, rossi mattone, etc.).
- le aperture debbono contribuire ad una armonica composizione del disegno di facciata, essere di forma tendente al quadrato, evitando la tipologia a T o ad L rovesciata; ove caso possono essere riquadrate da semplice fascia di colore bianco.
- ambientamento e riduzione impatto: ove previsto o richiesto in sede di esame delle istanze ad edificare debbono essere realizzate barriere alberate a schermo visivo o filtro ecologico. In tal caso sono da evitare piantumazioni rettilinee allineate e spaziate regolarmente ma si dovrà provvedere con siepi, integrate da piantumazioni macchia visivamente compatta, utilizzando essenze locali.
- Le disposizioni del presente articolo potranno essere integrate mediante l’approvazione di specifici piani di settore, quali il piano del colore, dell’arredo urbano etc…
- L’Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
- L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
- I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.
ART. 33 - Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private
- Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all’estetica, al decoro, all’igiene.
- E’ prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.
- Il proprietario ha l’obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
- I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
- La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all’approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
- Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l’accumulo e l’abbruciamento di materiali o di rifiuti.
- Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all’ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell’immobile l’esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l’autorità comunale può disporre l’esecuzione d’ufficio a spese dell’inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
- Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l’integrità dell’ambiente e rischio per l’incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l’effettiva consistenza delle operazioni medesime. Gli interventi di cui al presente comma comprendono solo quelle opere puramente conservative e strettamente indispensabili per la messa in sicurezza dei fabbricati.
- E’ comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all’Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
- Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell’art. 68, fatto salvo l’eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.
ART. 35. - Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione
- Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all’interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
- E’ vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l’autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l’edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
- Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l’uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l’occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
- Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l’uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
- La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l’occupazione e indica il termine finale della medesima.
- Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l’obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
- In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall’Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
- I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l’osservanza degli obblighi fissati nell’art. 47, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.
TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
ART. 36. - Altezza interna dei locali abitativi ed altri requisiti funzionali e dimensionali.
- Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l’altezza interna è misurata “sottotrave”.
- Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell’altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l’area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all’altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.
- La misura minima dell’altezza interna dei locali adibiti
ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti
leggi statali e, per quanto in esse specificatamente disposto, dai
regolamenti edilizi comunali.
- Sono considerati locali adibiti ad abitazione:
- soggiorno, pranzo, cucina, camera da letto, studio, etc. sia di abitazioni individuali che collettive;
- camere di albergo, case per ferie, ostelli per la gioventù, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, etc.
- Sono considerati vani accessori.
- servizi igienici di uso collettivo; servizi igienici di una abitazione, di albergo o altra struttura ricettiva;
- vani scala;
- corridoi e disimpegni;
- lavanderie e stenditoi;
- ripostigli, magazzini e depositi in genere
- autorimesse
- vani tecnici e sale macchine
Eventuali destinazioni non elencate vengono classificate per analogia su parere della Commissione Edilizia.
Le disposizioni attinenti all’altezza dei locali e vani richiamati sono quelle contenute nel D.M. 5.7.75, nell’art. 43, L. 457/78, comma 2, lett. b) e ultimo comma.
- Sono considerati locali adibiti ad abitazione:
- Sono quindi consentite misure minime dell’altezza interna
inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
- per le nuove costruzioni, nei casi di:
- ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
- inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l’allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
- ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l’allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
- per le costruzioni esistenti, nei casi di:
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa anche se solo su parte degli stessi;
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
- per il recupero a fini abitativi dei sottotetti in applicazione della L.R. 21 del 6.8.98.
- per le nuove costruzioni, nei casi di:
- In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all’adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.
- Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m., fatti salvi i disposti di cui alla L.R. 21 del 6.8.98.
- Relativamente al rapporto aero-illuminante tra superficie di finestra apribile e superficie di pavimento ed agli altri requisiti funzionali e dimensionali dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori, si richiamano le disposizioni di cui al D.M. 5.7.75. Per le strutture turistico-ricettive si richiamano le disposizioni di settore. Si ammettono parziali deroghe per i casi contemplati nel comma 4 precedente ed alle condizioni richiamate nel comma 5 precedente.
ART. 36bis - Altezza interna dei locali ad uso lavorativo, commerciale e direzionale
- Sono considerati locali ad uso lavorativo:
- locali ad uso artigianale di servizio (attività di parrucchiere, calzolaio, panettiere, servizi per l’igiene e la pulizia, etc..);
- locali ad uso artigianale di produzione;
- locali ad uso produttivo industriale;
- Sono considerati locali ad uso commerciale:
- locali per commercio al dettaglio;
- locali per commercio all’ingrosso;
- locali per somministrazione alimenti e bevande;
- agenzie bancarie, assicurative, di noleggio;
- locali per l’istruzione e la formazione professionale privata;
- istituti e case di cura sanitario-assistenziali private;
- altri servizi di tipo sanitario privati;
- locali per riunioni, congressi, convegni, sale da gioco, intrattenimento, spettacolo, palestre.
- Sono considerati locali ad uso direzionale
- locali per attività professionali (uffici, studi, etc.);
- locali per sedi di associazioni ed organismi assistenziali, culturali, sociali, sportivi, ecclesiali, religiosi;
- locali per sedi di funzioni direttive di aziende, banche, istituti finanziari, assicurativi, etc..
- Sono considerati vani ad uso accessorio rispetto alle
destinazioni precedenti:
- servizi igienici;
- vani scala;
- corridoi e disimpegni;
- ripostigli;
- magazzini e depositi in genere;
- autorimesse per la parte di solo posteggio;
- salette di macchinari che necessitano di scarsa sorveglianza e sale macchine con funzionamento automatico, salvo particolari norme degli enti preposti alla sorveglianza e gestione degli impianti.
Eventuali destinazioni non elencate vengono classificate per analogia, su parere della Commissione Edilizia.
- Per i locali ad uso lavorativo soggetti al D.P.R. 19.03.56 n. 303 si applicano i valori di altezza, cubatura e superficie di cui all’art. 6, commi 1,2,3,4 dello stesso D.P.R. richiamato. Per i locali ad uso lavorativo diversi da quelli di cui al capoverso precedente (di cui al 2° comma dell’art. 2 del D.P.R. 19.3.56 nr. 303) l’altezza minima interna deve essere pari a m. 2,70.
- Per i locali ad uso commerciale e direzionale l’altezza minima interna è di norma pari a m. 3,00. Sono consentite altezze inferiori, comunque non meno di m. 2,70 per i locali di cui alle lettere b4, c1, c2, c3 e per i locali di cui alle lettere b1, b2, b3 nel caso di attività svolta ai piani superiori di un edificio direttamente collegata con il piano terra.
- Per i vani accessori l’altezza minima interna è pari a m. 2,40.
- Per i locali di cui ai commi 2 e 3 precedente, il rapporto aero-illuminante tra superficie di finestra apribile e superficie di pavimento, di norma pari ad 1/8, può essere ridotto, in relazione alle caratteristiche costruttive del locale, ove si adottino adeguati impianti aeraulicosussidiari da concordarsi con il competente servizio ASL.
- Sono ammesse altezze minime inferiori a quelle richiamate nei commi precedenti nei casi contemplati dal 4° comma dell’art. 36 precedente, lettere a) e b), sempreché si adottino adeguati impianti aeraulicosussidiari da concordarsi con il competente servizio ASL.
- Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un’unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell’arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell’ambiente in cui sono installate.
- Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell’impianto.
- L’Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell’arredo urbano, l’installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l’eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all’informazione.
- L’installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore e dei regolamenti locali assunti in materia dall’Amministrazione Comunale.
ART. 38. - Chioschi e mezzi pubblicitari
- L’installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché dal P.R.G. o altri specifici regolamenti locali.
- Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
- L’installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l’ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
- Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
- Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all’acquisizione del parere favorevole dell’organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
- I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
- Nel caso in cui sia concessa l’occupazione di suolo pubblico per l’installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all’art. 35, commi 4, 5, 6, 7.
- L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l’installazione e l’affissione di mezzi pubblicitari all’interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.
ART. 39 - Coperture, canali di gronda e pluviali
- Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
- Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l’aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
- I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
- Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
- Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all’esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
- Idonei pozzetti d’ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l’allacciamento alla pubblica fognatura.
- I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
- Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all’interno del cortile, nei limiti di cui all’art. 17, 2° comma.
- La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l’intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
- Nelle nuove costruzioni, in rapporto all’altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
-
- altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m2;
- altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m2;
- altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m2.
- Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
- I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
- Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
- E’ vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.
ART. 41 - Intercapedini e griglie di aereazione
- Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l’intercapedine ha la finalità di consentire l’illuminazione indiretta, l’aerazione e la protezione dall’umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
- Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
- Il fondo dell’intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
- La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.
ART. 42 - Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni
- Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
- Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
- Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
- Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
- I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.
- E’ vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l’autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.
- I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 1,5 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all’altezza del muro che li sovrasta.
- Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 1,5 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
- Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
- I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in cemento armato o con qualunque altro idoneo materiale, purchè la parte in vista sia adeguatamente rivestita con pietra naturale posata a corsi orizzontali come nelle murature tradizionali (sono esclusi rivestimenti in lastre di pietra), o con mattoni facciavista o sia rifinita con intonaco tinteggiato. La scelta del materiale di rifinitura dovrà essere valutato in ragione delle caratteristiche dei luoghi e dei vicini manufatti.
- Per i muri di sostegno isolati, l’autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l’uso dello stesso materiale di rifinitura dell’edificio realizzato sulla proprietà o l’uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l’armonico inserimento nell’ambiente naturale.
- L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all’adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell’ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l’impiego di vegetazione.
- Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
- Il numero civico deve essere collocato a fianco dell’accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,5 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell’immobile.
- Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell’immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
- E’ ammessa, a cura e spese della proprietà, l’apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
- In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.
ART. 45 - Parapetti e ringhiere
- Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest’ultimo.
- I manufatti di cui sopra devono:
- avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,5 m;
- presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;
non devono:
- essere scalabili;
- presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0, 1 0 m.
- Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali: legno, metallo, muratura rifinita ad intonaco o con mattoni facciavista; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
ART. 46 - Passaggi pedonali e marciapiedi
- Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
- L’esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
- I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
- I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all’8%.
- Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
- Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l’amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
- E’ consentita l’apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- L’accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall’Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l’accesso è consentito da quello a minor traffico.
- L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
- Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,40 m e superiore a 10,00 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 1,00 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 0,50 m.
- Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest’ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.
- L’uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l’ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
- Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
- Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell’art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall’art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
- Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
- In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall’art. 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.
- I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 2,00 m di larghezza e 2,70 m di altezza misurata all’intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.
- Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l’altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,50 m.
- Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
- Per le aree porticate o a “pilotis” aperte al pubblico passaggio, l’autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l’impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
- Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell’ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
- Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
- Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all’interno o all’esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
- La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
- 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
- 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
- 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
- 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
- Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio
di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere
non inferiore a:
- 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
- 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
- Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l’installazione di un corrimano all’altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
- Le misure riportate nei commi 3, 4 e 5 precedenti possono essere ridotte in caso di obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di sicurezza antincendi disposte dal D.M. 01.02.1986.
- Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma 5 precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.
- Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.
ART. 52 - Recinzione e cancelli
- I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all’art. 33.
- Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l’Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
- Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o
verso spazi pubblici possono essere realizzate, nel rispetto di
quanto previsto dal P.R.G.:
- con muro pieno di altezza massima di 2,20 m., rifinito ad intonaco tinteggiato e con soprastante protezione in coppi; nel muro possono anche essere inseriti corsi di mattoni facciavista secondo modelli tradizionali;
- con muro pieno di altezza massima di 3,00 m. realizzato anche con elementi prefabbricati purchè costituenti pannellatura a disegno semplice e regolare;
- con muretto o cordolo di altezza massima di 0,8 m. sovrastato da cancellate o siepi per un’altezza massima complessiva di m. 2,20;
- con siepi mantenute ad un’altezza massima di m. 2,20;
- con pali in legno infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a m. 1,80;
- con pali in legno infissi nel suolo e traverse longitudinali o trasversali, impiegando sezioni quadrate e rettangolari a quattro fili, di altezza non superiore a m. 1,20;
- Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l’allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l’unità compositiva.
- I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono quelli previsti nel comma 3 precedente e quelli previsti all’art. 32, lettera H).
- I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono quelli previsti nel comma 3 precedente a quelli previsti all’art. 32, lettera M).
- Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi c), d), e), f) cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
- I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 3,00 m ed aprirsi all’interno della proprietà (verso l’interno delle costruzioni od anche verso l’esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all’art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all’art. 47, comma 5. 9. Eventuali apparecchiatura videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti. 10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l’ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.
