- Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l’interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l’esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
- I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l’esterno solo se siti ad un’altezza di 3,00 m dal piano del marciapiede o ad un’altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l’apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
- In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.
- I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l’adeguamento alle norme regolamentari.
- Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
- targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
- piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
- apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
- cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
- sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
- orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
- lapidi commemorative;
- ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
- Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell’organo di tutela.
- La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
- L’installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell’esigenza pubblica per cui è effettuata.
- I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l’obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
- Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l’esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.
- Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l’interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
- La realizzazione del soppalco è:
- soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
- consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l’attività esercitata.
- E’ comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
- l’altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
- l’altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell’intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
- Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell’art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all’art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell’art. 18.
ART. 56 - Sporgenze fisse e mobili
- Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende, insegne ed altri corpi aggettanti; i “bow-window”, le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell’art. 16, comma 2.
- Ove non escluse o limitate dall’applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
- 1/8 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,00 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale sprovvisto di marciapiede;
- nel caso in cui sussistano marciapiedi, possono essere realizzati balconi e pensiline, purché l’aggetto non sia maggiore della larghezza del marciapiede e comunque di m. 1,00 ad una altezza di m. 2,50 dal marciapiede;
- 1,50 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
- 0,15 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all’altezza rispettivamente di m. 2,50 o m. 4,50.
- 4,50 m. dal bordo inferiore al suolo per insegne su spazi pubblici o di uso pubblico; sono ammesse altezze inferiori, con un minimo di 2,40 m., per insegne da posizionarsi al di sotto di balconi esistenti ubicati a meno di m. 4,50 dal suolo senza comunque superare la larghezza del balcone stesso.
- La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall’Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.
- La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall’ordinamento vigente.
- Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
- alla pavimentazione, se l’Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
- alla manutenzione e pulizia;
- all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- all’efficienza del sedime e del manto stradale;
- alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
- all’illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
- Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l’agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
- Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
- Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l’agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
- Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
- Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all’interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 5 lx (lux) sul piano stradale.
- Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
- Sono definite “terrazzi” le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d’acqua, di suolo.
- Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l’applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m.
- Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l’impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d’aria.
- Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.
TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE
ART. 59 - Prescrizioni generali
- Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.
- Il direttore dei lavori, l’esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d’arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
- Per l’installazione e l’esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del “Codice della Strada” e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
ART. 60 - Richiesta e consegna di punti fissi
- Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l’avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l’area privata interessata dall’intervento; l’istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
- Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell’ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall’avente titolo e dall’assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
- ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell’opera da realizzare;
- ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell’acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
- Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d’atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
- Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.
ART. 61 - Disciplina del cantiere
- Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l’indicazione:
- del tipo dell’opera in corso di realizzazione;
- degli estremi della concessione o dell’autorizzazione edilizia o della denuncia di inizio dell’attività e del nome del titolare della stessa;
- della denominazione dell’impresa assuntrice dei lavori;
- dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere; tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
- Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione la concessione edilizia o l’autorizzazione edilizia corredate degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell’inizio dei lavori.
- I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
- Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
- E’ fatto obbligo all’assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l’intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
- L’Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.
ART. 62 - Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
- Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all’ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l’esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell’intervento.
- Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell’atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all’Autorità comunale la relativa concessione ai sensi dell’art. 35; all’istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l’indicazione planimetrica dell’area da includere nel cantiere.
- Il titolare della concessione o dell’autorizzazione edilizia, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all’Autorità comunale, recingere provvisoriamente l’area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nullaosta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
- In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l’incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d’acqua.
- Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm2, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
- Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l’esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
- L’Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
- Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
- In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell’ultimo comma del precedente articolo 61.
ART. 63 - Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali
- Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
- Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali. L’installazione di ponteggi fronteggianti spazi pubblici o di uso pubblico deve prevedere l’utilizzo di sistemi e materiali di protezione al fine di garantire le migliori condizioni di decoro e di minimizzazione di impatto visivo.
- Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
- In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l’igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l’Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare della concessione o dell’autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
- Nel corso dei lavori di soprelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell’edificio.
- I tecnici comunali, nell’effettuare sopralluoghi, verificano l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
- Ove del caso, l’Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.
- La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
- Gli scavi non devono impedire od ostacolare l’ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l’occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all’Autorità comunale.
- Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l’eccessivo sollevamento di polveri.
- Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all’Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
- Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare della concessione o dell’autorizzazione di conservare la relativa documentazione.
- La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
- Si applica il disposto dell’ultimo comma del precedente art. 61.
- I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all’Autorità comunale del reperimento; l’Autorità comunale richiede l’intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
- Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l’Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all’Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
- Si applica il disposto dell’ultimo comma del precedente articolo 61.
ART. 66 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici
- Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare della concessione o dell’autorizzazione sono tenuti a garantire l’integrale ripristino, a regola d’arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
- In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare della concessione o dell’autorizzazione edilizia ovvero della denuncia di inizio dell’attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI
ART. 67 - Vigilanza e coercizione
- L’Autorità comunale esercita la vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell’articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- L’Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
- Il rispetto e l’applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
- Ove il rispetto e l’applicazione del regolamento edilizio comportino l’esecuzione di opere od attività, l’Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall’Amministrazione a spese del contravventore.
- L’Autorità comunale notifica al contravventore l’ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
ART. 68 - Violazione del regolamento e sanzioni
- Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 11 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all’infrazione.
- Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 69 - Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali
- E’ facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
- La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d’uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell’Amministrazione imporre che:
- siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
- siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
- L’assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
- La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d’opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell’assuntore dei lavori.
- L’Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.
-
SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL’ART. 31
- RESISTENZA MECCANICA E STABILITA’
- Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
- Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali
- Resistenza meccanica alle vibrazioni
- SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO
- Resistenza al fuoco
- Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio
- Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio
- Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso
- TUTELA DELL’IGIENE, DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE
- Assenza di emissione di sostanze nocive
- Qualità dell’aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi
- Temperatura di uscita dei fumi
- Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario
- Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali
- Smaltimento delle acque meteoriche
- Tenuta all’acqua; impermeabilità
- Illuminazione naturale
- Oscurabilità
- Temperatura dell’aria interna
- Temperatura superficiale
- Ventilazione
- Umidità relativa
- Protezione dalle intrusioni
- SICUREZZA NELL’IMPIEGO
- Sicurezza contro le cadute
- Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)
- Limitazione dei rischi di ustione
- Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento
- Sicurezza elettrica
- Sicurezza degli impianti
- PROTEZIONE DAL RUMORE
- Controllo della pressione sonora: benessere uditivo
- RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE
- Contenimento dei consumi energetici
- Temperatura dell’aria interna
- Temperatura dell’acqua
- FACILITA’ DI ACCESSO, FRUIBILITA’ E DISPONIBILITA’ DI SPAZI ED ATTREZZATURE
- Accessibilità, visitabilità, adattabilità
- Disponibilità di spazi minimi.
- RESISTENZA MECCANICA E STABILITA’
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ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI
ALLE ESIGENZE INDICATE ALL’ART. 31
- RESISTENZA MECCANICA E STABILITA’
- Legge 5 novembre 1971, n. 1086: “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.
- D.M. 20 novembre 1987, “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”.
- D.M. 11 marzo 1988: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.
- D.M. 9 gennaio 1996: “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”
- D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”.
- D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252: “Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996”.
- SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO
- D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689: “Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco”.
- Circolare del Ministero dell’Interno 14 settembre 1961, n. 91 “Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile”.
- Circolare del Ministero dell’Interno 25 novembre 1969, n. 68: “Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete”.
- D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391: “Regolamento per l’esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici”.
- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 “Approvazione del Regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendi”.
- D.M. 1° febbraio 1986: “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”.
- D.M. 16 maggio 1987, n. 246: “Norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione”.
- TUTELA DELL’IGIENE, DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile”.
- D.M. 23 novembre 1972: “Approvazione tabella UNI - CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile”.
- D.M. 5 luglio 1975, art. 5: “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione”.
- Legge 10 maggio 1976, n. 319: “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”.
- Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 21 febbraio 1977. Allegati 4 e 5.
- Legge 5 agosto 1978, n. 457: “Norme per l’edilizia residenziale”.
- D.M. 23 novembre 1982: “Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali”.
- D.M. 21 dicembre 1990, n. 443: “Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiatura per il trattamento domestico di acque potabili”.
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10: “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti”.
- Legge 27 marzo 1992, n. 257: “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4°, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”.
- SICUREZZA NELL’IMPIEGO
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.
- Legge 5 marzo 1990, n. 46: “Norme per la sicurezza degli impianti”.
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti”.
- Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626: “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.
- Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493: “Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”.
- Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494: “Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”.
- PROTEZIONE DAL RUMORE
- DPCM l° marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.
- Legge 26 ottobre, 1995, n. 447: “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
- RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE
- Legge 30 aprile 1976, n. 373: “Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici”.
- D.M. 23 novembre 1982: “Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali”.
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”.
- FACILITA’ DI ACCESSO, FRUIBILITA’ E DISPONIBILITA’ DI SPAZI ED ATTREZZATURE
- Legge 30 marzo 1971, n. 118: “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili”.
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13: “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236: “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.
- RESISTENZA MECCANICA E STABILITA’
-
ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA, DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI,
DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI
- Legge 5 marzo 1990, n. 46: “Norme per la sicurezza degli impianti” e suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.
- Deposito presso gli uffici comunali del progetto degli impianti di seguito elencati, contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, (art. 6, comma 3, lettera b):
- Impianti elettrici art. 1, comma 1, lett. a) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c) del D.P.R. 447/91
- Impianti radiotelevisivi ed elettronici
- Impianti di protezione da scariche atmosferiche art. 1, comma 1, lett. b) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. d) dei D.P.R. 447/91
- Impianti di canne fumarie collettive
- Impianti di climatizzazione > 40.000 Frig/h art. 1, comma 1, lett. c) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. e) del D.P.R. 447/91
- Impianti di trasporto e utilizzazione di gas combustibili con P > 34,8 KW. art. 1, comma 1, lett. e) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. f) del D.P.R. 447/91
- Impianti di protezione antincendio art. 1, comma 1, lett. g) della L. 46/90 art. 4, comma i. lett. g) del D.P.R. 447/91
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10: “Norme per l’attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
Presentazione della relazione tecnica e del progetto di cui all’art. 28 al momento della comunicazione di inizio dei lavori (da intendersi come termine ultimo); la relazione è redatta sui modelli approvati con D.M. 13 dicembre 1993.
- Progetto dell’impianto
- Modello A per opere relative ad edifici di nuova costruzione o a ristrutturazione di edifici.
- Modello B per opere relative agli impianti termici di nuova installazione in edifici esistenti e opere relative alla ristrutturazione degli impianti termici.
- Modello C per opere relative alla sostituzione di generatori di calore con P > 35 KW.
- Progetto dell’impianto
- D.M. 1 dicembre 1975: “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione”. Denuncia dell’impianto termico con P > 30.000 Kcal/h all’ISPESL di settore (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’ari. 18 dei D.M. citato, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 e dell’art. 2 della L. 12 agosto 1982, n. 597.
- D.M. 16 febbraio 1982: “Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”. Presentazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, contestualmente alla domanda del provvedimento autorizzativo edilizio, per l’insediamento di attività elencate nell’Allegato B del decreto stesso.
ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è stato approvato con:
Deliberazione del C.C. n.
in data
divenuta esecutiva in data
pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.
Villanova Solaro lì
Visto: Il Sindaco
Il Segretario Comunale
