N.B.: Le parti stralciate sono evidenziate con sfondo grigio.
Art. 1 - ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO DI P.R.G.
- 1 Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa;
- Elaborati grafici illustranti lo stato di fatto sulla base delle indagini svolte;
- Analisi geologico-tecniche;
- tav. a1 - uso suolo extraurbano scala 1:5.000;
- tav. b1 - uso suolo urbano scala 1:2.000;
- tav. b2 - servizi e urbanizzazioni scala 1:2.000.
- Elaborati grafici illustranti il progetto di P.R.G.;
- tav. 1 - previsioni P.R.G. territorio comunale scala 1:5.000;
- tav. 2 - previsioni P.R.G. concentrico scala 1:2.000;
- tav. 3 - previsioni P.R.G. frazione Vernetto scala 1:2.000.
- Norme tecniche di attuazione.
- Relazione illustrativa;
- Gli elaborati di cui alla lettera A), hanno contenuto illustrativo.
- In caso di controversa interpretazione fra tavole in scala diversa, fa testo la tavola a scala più dettagliata, unicamente per le aree in essa comprese e in riferimento agli stessi immobili.
Art. 2 - APPLICAZIONE DEL P.R.G.
- Ai sensi della Legge n. 1150/1942 e successive modificazioni ed integrazioni e della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, la disciplina urbanistica dell'intero territorio comunale è regolata dalle norme e dalle prescrizioni contenute negli elaborati costituenti il Piano Regolatore Generale.
- Norme e prescrizioni esprimono efficacia nei confronti di chiunque fino all'approvazione di varianti o di un nuovo P.R.G., fatta salva la misura di salvaguardia di cui all'art. 58 della L.R. 56/77 citata.
- È fatto obbligo di cessazione di tutte le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del suolo, subordinate al rilascio della concessione ai sensi della legge 28.01.1977, n. 10 o dell'autorizzazione a norma di leggi statali o regionali, che non abbiano conseguito regolare licenza, concessione od autorizzazione o per le quali siano scadute o siano annullate, fino al conseguimento dei provvedimenti autorizzativi nei modi e forme di legge.
- Le autorizzazioni edilizie rilasciate con efficacia a tempo determinato (precari) non possono essere prorogate alla loro scadenza, se non previo conseguimento della concessione o dell'autorizzazione a norma delle Leggi Statali e Regionali in vigore e compatibilmente alle disposizioni del presente P.R.G.
Art. 4 - ATTUAZIONE DEL P.R.G.
- Il P.R.G. viene attuato:
- con intervento diretto mediante semplice conseguimento della concessione e dell'autorizzazione;
- con strumenti urbanistici esecutivi la cui approvazione è preliminare al rilascio della concessione.
- Il P.R.G. precisa i casi e le aree in cui è obbligatoria la preventiva formazione di strumenti esecutivi, ed i casi e le aree in cui è ammesso l'intervento diretto.
- L'operatività nel tempo e nello spazio del P.R.G. e dei suoi strumenti di attuazione è definita nel caso in cui il Comune sia obbligato o diversamente qualora intenda così procedere dal Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.), formato ed approvato con le procedure ed i contenuti degli artt. 33 e seguenti della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.
Art. 5 - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI (S.U.E.)
- A norma del 3° comma dell'art. 32 della L.R. 56/77 e succ.
mod. ed int. gli strumenti urbanistici esecutivi sono
esclusivamente:
- i piani particolareggiati di cui agli artt. 38, 39 e 40 della L.R. citata (P.P.);
- i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18.04.62 n. 167 e succ. mod. (P.E.E.P.);
- i piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 42 della L.R. citata (P.I.P.);
- i piani di recupero di cui alla Legge 05.08.78 n. 457 (P. di R.);
- i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata di cui agli artt. 43, 44 e 45 della L.R. citata (P.E.C.);
- i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'art. 47 della L.R. citata (P.T.).
- Il disegno di dettaglio all'interno di aree assoggettate a strumento urbanistico esecutivo qualora indicato nelle tavole di progetto del P.R.G. ha titolo indicativo dei requisiti dell'impianto urbanistico, e potrà essere modificato, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi indicati nei quadri sinottici allegati alle presenti N. di A., per le esigenze di organizzazione dell'area che saranno documentate negli elaborati degli strumenti urbanistici esecutivi stessi.
- Il perimetro delle aree soggette a S.U.E. individuato dal P.R.G. può subire modeste variazioni in sede attuativa esclusivamente al fine di adeguarlo allo stato di fatto e di compromissione fondiaria esistente applicandosi in tal caso quanto previsto alla lettera c, 6° comma art. 17, L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.
- In sede di formazione del Programma di Attuazione, o con specifiche deliberazioni consiliari, nel caso in cui il Comune non sia obbligato al P.P.A., possono essere delimitate ulteriori porzioni di territorio da assoggettare a S.U.E.
Art. 6 - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE
- A norma dell'art. 1 della Legge n. 10/77 e degli artt. 48 e 56 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., il proprietario o l'avente titolo deve chiedere all’Autorità comunale la concessione o l'autorizzazione per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.
- Il Regolamento Edilizio Comunale disciplina modalità, forme e procedure per le rispettive richieste.
- Si richiamano in quanto applicabili i disposti di cui all'art. 26, L. 47/85 relativi alle opere interne.
Art. 7 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI
- Fatti salvi i casi di gratuità previsti dall'art. 9 della L. 10/77, la concessione è subordinata alla corresponsione dei contributi stabiliti all'art. 3 della L. citata. L'entità dei contributi e le modalità della loro applicazione sono stabilite con deliberazione del consiglio comunale in attuazione dei disposti di Legge.
- Nelle aree destinate ad usi extra-agricoli, la cui urbanizzazione non è prevista da programmi attuativi dell'Amministrazione, la concessione per interventi di nuova costruzione, può essere rilasciata solo su aree già urbanizzate o subordinate all'impegno del concessionario di provvedere alle urbanizzazioni contestualmente alle opere oggetto della concessione.
- Ai fini dell'applicazione del precedente comma si definiscono
aree urbanizzate quelle dotate almeno delle seguenti opere:
- sistema viario per il collegamento e l'accesso agli edifici;
- impianto municipale o privato di distribuzione idrica con caratteristiche idonee a sopportare le utenze dell'insediamento;
- impianto municipale o privato di smaltimento dei rifiuti liquidi con caratteristiche idonee a smaltire i carichi indotti dall'insediamento.
- Nelle aree destinate ad uso agricolo l'immobile oggetto della concessione deve avere accesso al sistema viario, essere allacciabile ad impianti pubblici o privati di distribuzione idrica, essere allacciabile all'impianto municipale di smaltimento dei rifiuti liquidi ove esista oppure a sistema di depurazione privato individuale o collettivo riconosciuto idoneo a norma della Legge 319/76 e successivi provvedimenti.
- Le modifiche di destinazioni d'uso di immobili, soggette a
concessione, sono ammissibili in quanto compatibili:
- con le destinazioni d'uso dei suoli e degli edifici stabilite dal P.R.G. e dagli strumenti urbanistici esecutivi;
- con le previsioni e prescrizioni di altri piani, programmi e regolamenti formati dal comune a norma delle Leggi vigenti o comunque operanti in forza di Legge;
- con la situazione infrastrutturale esistente primaria, secondaria e indotta.
- Le autorizzazioni di qualsiasi natura e specie, sono
ammissibili in quanto compatibili:
- con le norme e prescrizioni di P.R.G.;
- con le norme e prescrizioni di altri piani, programmi e regolamenti formati dal Comune a norma delle Leggi vigenti;
- con la situazione infrastrutturale esistente, primaria, secondaria e indotta.
- L'autorizzazione per gli interventi di cui all'art. 56 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int. può essere a tempo determinato o indeterminato; nel primo caso nell'atto di autorizzazione sono indicati i termini di validità e comunque può essere revocata ove si verifichino condizioni diverse da quelle che ne hanno determinato l'ammissibilità.
Art. 8 - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI E LORO DEFINIZIONI
- I parametri e gli indici edilizi ed urbanistici utilizzati dal P.R.G. nel testo delle presenti norme di attuazione e nelle tabelle di zona sono definiti dal R.E. cui si fa rimando.
Art. 9 - INTERVENTI EDILIZI E LORO DEFINIZIONI
- Ai sensi dell'art. 31 della L. 457/78, dell'art. 13 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., nonché della circ. della G.R. 5/S.G./URB del 27.4.84, fatte salve le ulteriori specificazioni previste dalle presenti norme, gli interventi edilizi si intendono classificati e definiti come appresso.
- A) MANUTENZIONE ORDINARIA (M.O.)
Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio.
Essi comprendono:- FINITURE ESTERNE;
- Riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli edifici purché ne siano conservati i caratteri originari, tra queste: pulitura delle facciate; riparazione e sostituzione parziale di infissi e ringhiere; ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti; riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli; riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura. - ELEMENTI STRUTTURALI;
- Riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri originari. - FINITURE INTERNE;
- Riparazione e sostituzione delle finiture, purché nelle parti comuni a più unità immobiliari (scale, androni, portici, logge, ecc.) siano mantenuti i caratteri originari. - IMPIANTI ED APPARECCHI
IGIENICO-SANITARI;
- Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari. - IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E
VOLUMI TECNICI;
- Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché installazione di impianti telefonici e televisivi, purché tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici.
Ove nelle opere esterne sopra descritte si preveda l'impiego materiali originari, l'intervento è assimilato alla manutenzione straordinaria e pertanto soggetto ad autorizzazione.
Qualora i caratteri delle finiture siano già stati parzialmente alterati, l'intervento di manutenzione ordinaria consente di ripristinare i caratteri originari mediante parziali sostituzioni delle sole parti alterate.
- FINITURE ESTERNE;
- B) MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
Essi comprendono:- FINITURE ESTERNE;
- Rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di infissi e ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura. - ELEMENTI STRUTTURALI;
- Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. - MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE
ESTERNI;
- Rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei prospetti né l'eliminazione o la realizzazione di aperture. - TRAMEZZI E APERTURE INTERNE;
- Realizzazione o eliminazione di aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purché non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare, né venga frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari. Sono ammesse limitate modificazioni distributive purché strettamente connesse alla realizzazione dei servizi igienico-sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni. - FINITURE INTERNE;
- Riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni. - IMPIANTI ED APPARECCHI
IGIENICO-SANITARI;
- Installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari. - IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E
VOLUMI TECNICI;
- Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso.
- FINITURE ESTERNE;
- C) RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Il P.R.G. definisce due sottoclassi di intervento e precisamente:- 4.1. C1) RESTAURO CONSERVATIVO O RESTAURO
SCIENTIFICO
Gli interventi di restauro conservativo sono finalizzati alla conservazione, al recupero ed alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico-artistico, ed hanno per oggetto le sole operazioni di restauro statico ed architettonico degli edifici, il ripristino e la conservazione degli elementi originari o coerenti con l'insieme, senza alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e di prospetti esterni, con la tassativa eliminazione delle aggiunte e superfetazioni che ne snaturano il significato artistico e di testimonianza storica. - 4.2. C2) RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Gli interventi di risanamento conservativo, sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistemativo di opere che nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
In particolare è ammesso:- FINITURE ESTERNE;
- Ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo. - ELEMENTI STRUTTURALI;
- Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alla parti degradate o crollate. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, sono ammesse integrazioni degli elementi strutturali, purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma, ad eccezione di quelle relative all'installazione degli impianti tecnologici. - MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE
ESTERNI;
- Ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari. È ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. - TRAMEZZI E APERTURE INTERNE;
- Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi. Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di aperture nei muri portanti. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino l'impianto distributivo dell'edificio, con particolare riguardo per le parti comuni. - FINITURE INTERNE;
- Ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo. - IMPIANTI ED APPARECCHI
IGIENICO-SANITARI;
- Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti. - IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E
VOLUMI TECNICI;
- Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso.
- FINITURE ESTERNE;
- 4.1. C1) RESTAURO CONSERVATIVO O RESTAURO
SCIENTIFICO
- D) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.
Il P.R.G. definisce due sottoclassi di intervento, e precisamente:- 5.1. D1) Ristrutturazione edilizia
interna.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia interna hanno per oggetto il recupero degli edifici alla destinazione d'uso ammessa dal P.R.G. nel rispetto delle seguenti precisazioni:- FINITURE ESTERNE;
- Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio. - ELEMENTI STRUTTURALI;
- Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. È ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, senza produrre significative modifiche alla sagoma originaria.
Deve essere assicurata la valorizzazione dell'impianto strutturale originario, se di pregio. - MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE
ESTERNI;
- Conservazione e valorizzazione dei prospetti. Sono ammessi il rifacimento di tamponamenti esterni e le modificazioni delle aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti. - TRAMEZZI E APERTURE INTERNE;
- Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione e la suddivisione di unità immobiliari. - FINITURE INTERNE;
- Rifacimento e nuova formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio. - IMPIANTI ED APPARECCHI
IGIENICO-SANITARI;
- Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari. - IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E
VOLUMI TECNICI;
- Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati preferibilmente all'interno dell'edificio.
È ammesso introdurre accessori e scale che non compromettano la struttura dell'edificio, sempreché non si dia luogo alla formazione di volumi tecnici che modifichino la sagoma; soprelevare le coperture degli edifici al fine di adeguare le altezze di interpiano esistenti. Tale soprelevazione non potrà essere superiore a cm. 100. La soprelevazione è da riferirsi alla parete di imposta del tetto.
- FINITURE ESTERNE;
- 5.2. D2) Ristrutturazione edilizia
totale.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia totale sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi - fatte salve le specificazioni riportate nella circolare P.G.R. nr. 5/SG/URB del 27 aprile 1984 relativamente alla voce ristrutturazione edilizia di tipo B - comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nel caso in cui si modifichino altezze, fatta salva la soprelevazione di cm. 100 di cui al comma 5.1. precedente, o distanze valgono le norme di cui al successivo punto F: "ampliamento e/o soprelevazione".
Gli interventi di ricostruzione di ruderi o fabbricati diroccati sono assimilati alla ristrutturazione edilizia totale di cui alla presente lettera D2: seguono perciò le prescrizioni previste per tale tipo di intervento.
- 5.1. D1) Ristrutturazione edilizia
interna.
- E) Edifici in demolizione.
Gli edifici di cui è prescritta la demolizione con vincolo topograficamente definito nelle tavole di P.R.G., fino all'attuazione delle previsioni possono essere soggetti solo ad interventi di manutenzione ordinaria. - F) Ampliamento e/o sopraelevazione.
- F1. All'interno delle aree R1 ed R2 gli ampliamenti come ammessi dalle presenti norme sono soggetti al rispetto delle prescrizioni del codice civile.
- F2. All'interno di tutte le restanti aree gli ampliamenti e le
soprelevazioni come ammessi dalle presenti norme dovranno
rispettare, oltre i parametri contenuti nei quadri sinottici e i
disposti di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, le seguenti
limitazioni:
- a1 nel caso di ampliamento:
la distanza minima dei nuovi fili di fabbricazione dai confini e dagli edifici antistanti dovrà essere pari a quella stabilita per le nuove costruzioni a meno che l'ampliamento dell'edificio avvenga dalla parte opposta a quella nei cui confronti non può essere rispettata la distanza minima. - a2 nel caso di sopraelevazione di edifici:
posto che la distanza dai confini non può essere inferiore a quella esistente, tra pareti finestrate antistanti, la distanza minima non potrà essere inferiore a quella intercorrente tra le strutture edilizie esistenti. Nel caso in cui la distanza tra pareti finestrate esistenti sia inferiore a m. 3,00, la sopraelevazione è consentita previo arretramento della stessa a distanza maggiore o uguale a m. 3,00 dalla parete prospiciente. In ogni caso ove tale distanza sia inferiore alla semisomma dei fronti antistanti previsti e l'edificio interessato dalla soprelevazione disti meno di 5 mt dal confine, è necessario l'assenso scritto dei confinanti.
Ove si sopraelevi un edificio in assenza di costruzione sul lotto adiacente si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:- nel caso in cui si sopraelevi con parete finestrata è prescritto assenso del proprietario confinante quando la distanza dal confine sia inferiore alla metà dell'altezza prevista;
- nel caso in cui si sopraelevi una parete cieca potrà
essere realizzata nuova parete cieca, senza consenso del
proprietario confinante.
Per finestrare pareti cieche esistenti alla data di adozione del P.R.G. quando la distanza tra fronti prospicienti sia inferiore a m. 10 o alla semisomma delle altezze dei fabbricati o la distanza dalla parete su cui si interviene sia inferiore a m. 5 dal confine, è richiesto assenso scritto del confinante.
L'intervento non è ammesso se non sussiste la distanza minima tra pareti di mt.3.
- a1 nel caso di ampliamento:
- G) Interventi edilizi di nuova
costruzione.
Gli interventi di nuova costruzione consistono in interventi su aree inedificate e su aree rese libere a seguito di demolizioni di edifici esistenti, salvo quanto previsto nelle aree classificate R1 ed R2. Negli interventi di nuova costruzione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni, oltre a quelle topograficamente definite dal P.R.G. o stabilite dalle presenti norme.- Per edifici antistanti a destinazione residenziale (anche nel caso in cui uno solo sia residenziale) la distanza minima tra pareti finestrate dovrà essere pari all'altezza del fabbricato più alto o comunque non inferiore a ml. 10,00, anche quando una sola parete sia finestrata; nel caso di edifici ad altra destinazione la distanza minima tra pareti è fissata in mt. 6; tali prescrizioni si applicano solo nel caso di prospicienza diretta tra pareti e non si applicano per pareti o parti di pareti non finestrate, per le quali è ammessa l'aderenza oppure la confrontanza minima di mt. 3.
- La distanza dai confini del lotto dovrà essere pari alla
metà dell'altezza del fabbricato prospiciente il confine
stesso, con un minimo di ml. 5,00; si ammettono distanze inferiori
a seguito di accordo scritto tra i confinanti, fatto salvo il
rispetto delle distanze tra pareti finestrate di cui alla lettera
a) precedente.
Nel caso di pareti non finestrate si ammettono:- distanze inferiori a m. 5,00 o costruzione a confine ove sia intercorso accordo scritto tra i proprietari confinanti nel rispetto della distanza minima tra pareti di m. 3,00;
- costruzioni in aderenza o a distanza minima di m. 3,00 dal fabbricato prospiciente nel caso che quest'ultimo sia posto a confine o a distanza uguale o inferiore a m. 3,00; in tal caso non occorre accordo scritto tra le parti.
Art. 10 - INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE AREE
Ai fini della applicazione della struttura normativa il territorio comunale è suddiviso in aree individuate nella cartografia e così classificate:- R - insediamenti ed aree a prevalente destinazione residenziale
o a destinazioni assimilabili:
- R1. insediamenti di interesse storico-artistico-ambientale;
- R2. insediamenti di vecchio impianto di interesse ambientale;
- R3. insediamenti in situazione di profondo degrado che richiedono interventi di sostituzione edilizia;
- R4. aree di recente e nuova edificazione a capacità insediativa esaurita;
- R5. aree di completamento;
- R6. aree di nuovo impianto.
- P - aree a prevalente destinazione produttiva o a destinazioni
assimilabili:
- P1. aree per impianti produttivi esistenti confermati;
- P2. aree per impianti produttivi di completamento;
- PA. aree per impianti produttivi agro-zootecnici;
- PD. aree per deposito e lavorazione inerti;
- PE. aree per attività estrattive.
- E - aree agricole.
Aree per attrezzature e servizi pubblici.
Aree per la viabilità, il trasporto pubblico e le relative infrastrutture.
- Sono le parti del territorio comunale individuate dal P.R.G. comprendenti gli insediamenti aventi carattere storico, artistico e/o ambientale ed il tessuto edifica-to di immediato intorno ai sensi del 1° comma, punto 1), art. 24 L.R. 56/77 e succ. mod. ed int..
- Le delimitazioni individuate dal P.R.G. hanno efficacia di zona di recupero ai fini e per gli effetti dell'art. 27 e segg. della L. 457/78 ed in tali aree sono obiettivi prioritari la conservazione, il risanamento ed una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente.
- Le destinazioni d'uso in atto degli edifici sono di norma
confermate, salvo che le attività in essi ospitate siano
oggetto di provvedimenti per la tutela dell'igiene e della salute
pubblica; sono in ogni caso consentiti mutamenti di destinazione
d'uso compatibilmente con le seguenti:
- destinazione residenziale ed altre ad essa sussidiarie;
- destinazioni terziarie in genere, quali arti, professioni, commercio etc.";
- destinazioni produttive purché non nocive e moleste e purché non comportino l'impiego di più di 5 addetti;
- servizi pubblici e di interesse pubblico.
Ai fini dell'ammissibilità di attività commerciali, il Piano di adeguamento e sviluppo della rete distributiva, formato ai sensi della L. 426/71, definisce la superficie di vendita per le diverse specializzazioni merceologiche. Per quanto attiene il commercio al dettaglio si richiama il successivo art. 29ter.
- Il P.R.G. individua gli edifici di interesse storico, artistico
ed ambientale per i quali è ammesso, oltre alla manutenzione
ordinaria e straordinaria, il tipo di intervento topograficamente
definito, mediante intervento diretto.
Il P.R.G. individua altresì elementi architettonici da salvaguardare che debbono essere, in caso di intervento, oggetto di manutenzione e restauro finalizzati al loro ripristino ed alla loro conservazione.
Per quanto in particolare concerne i muri di cinta si potranno aprire nuovi accessi carrai, purché vengano adottate tipologie costruttive e vengano utilizzati materiali in grado di assicurare un corretto inserimento ambientale. - L’Autorità comunale, sentita la Commissione edilizia, può motivatamente imporre, in sede di esame di richieste d'intervento edilizio, anche per edifici o singoli elementi architettonici non individuati topograficamente dal P.R.G. specifici tipi d'intervento o particolari prescrizioni atte a garantirne la salvaguardia.
- Per gli edifici non individuati ai sensi del 4° comma
precedente fatto salvo quanto richiamato al 5° comma, sono
consentiti mediante intervento diretto gli interventi di
manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia interna come definiti dalle presenti norme.
È ammesso inoltre per esigenze igienico-funzionali l'ampliamento delle unità abitative esistenti nella misura del 20% della S.U.L. residenziale preesistente; 25 mq. sono in ogni caso consentiti anche se eccedono tale percentuale. - Al fine di soddisfare esigenze edilizie relative alle aziende
agricole ed artigianali esistenti, per superfici di deposito,
magazzino, ricovero macchine o comunque richieste dalla
attività esercitata, sono ammessi ampliamenti di edifici
esistenti nel rispetto delle presenti N. di A. ed alle seguenti
specifiche condizioni:
- il nuovo inserimento dovrà derivare da uno studio esteso a tutta l'area di proprietà dell'azienda al fine di uniformarlo all'impianto tipologico esistente mediante chiusura di corti aperte, prosecuzione di edifici a schiera o contrapposizioni simmetriche agli edifici esistenti;
- la costruzione dovrà essere eseguita con tecniche e materiali simili ai tradizionali; murature portanti in mattoni a vista o intonacati, struttura del tetto in legno, copertura in coppi piemontesi, orizzontamenti per le parti in vista in cemento armato facciavista;
- la superficie coperta computata su tutti i fabbricati dell'azienda insistenti sul lotto o sui lotti contermini formanti la proprietà non dovrà essere superiore al 40% della totale;
- l'altezza del fabbricato, come definita all'art. 8 precedente, non potrà essere superiore a mt. 7,50;
- sono tassativamente da escludersi strutture ed elementi prefabbricati nelle varie parti dell'edificio (murature, tamponamenti, copertura) ad esclusione di eventuali orizzontamenti, strutture precarie, provvisorie, box, prefabbricati e simili.
Gli interventi di cui al presente comma sono soggetti a P. di R. esteso all'intera area di proprietà del richiedente.
- Gli ampliamenti di cui ai commi 6° e 7° precedenti sono ammessi qualora sia documentatamente dimostrata l'impossibilità di soddisfare i fabbisogni edilizi mediante recupero di strutture già esistenti.
- Per il Castello esistente, già sede di casa di riposo
denominata "ospedale S.V. Ferreri", attualmente in disuso è
ammesso, fatto comunque salvo l'utilizzo per residenza
assistenziale, il recupero per le destinazioni residenziale e/o
terziaria, comprendendosi in queste gli usi annessi e compatibili
quali arti, mestieri, somministrazione alimenti e bevande,
ricettività alberghiera etc. ....
Gli interventi edilizi, conformemente a quanto indicato nelle tavole di progetto, dovranno tendere ad un rigoroso recupero architettonico dell'immobile mediante ripristino e valorizzazione degli elementi originari ed eliminazione delle modifiche e delle aggiunte incoerenti ed incompatibili.
Nel solo caso in cui per l'immobile sia previsto l'uso di residenza assistenziale e di somministrazione alimenti e bevande è ammesso, al fine di assicurare piena funzionalità alla nuova destinazione e rispondenza alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, realizzare un ampliamento della Sul esistente strettamente necessario, motivato e documentato, solo se e come autorizzato dalla competente Soprintendenza.
Tale ampliamento dovrà essere realizzato mediante occupazione del cortiletto interno, delimitato dalle maniche esistenti, ad un solo piano, parzialmente interrato rispetto alla costruzione esistente e con unico lato fuori terra rivolto verso l'area libera di pertinenza.
La copertura di tale nuova costruzione dovrà essere sistemata a lastrico solare con idonea pavimentazione ed arredo. Si richiama comunque l'obbligo di sottoporre la progettazione per ogni tipo di intervento alla competente Sovrintendenza. - Per il muro di cinta, individuato quale elemento architettonico da salvaguardare, esistente in Via Duca d'Aosta è consentita in deroga a quanto prescritto al comma 4 precedente la demolizione con ricostruzione in arretramento dalla strada; la ricostruzione dovrà avvenire con medesimo disegno e materiale al fine di ripristinare esattamente la situazione preesistente.
- Sono le parti del territorio comunale individuate dal P.R.G. comprendenti gli insediamenti di vecchio impianto di interesse ambientale ma privi di valori storico- artistici.
- Le delimitazioni individuate dal P.R.G. hanno efficacia di zona di recupero ai fini e per gli effetti dell'art. 27 e segg. della L. 457/78 ed in tali aree sono obiettivi prioritari la conservazione, il risanamento ed una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente.
- Le destinazioni d'uso in atto degli edifici sono di norma
confermate, salvo che le attività in essi ospitate siano
oggetto di provvedimenti per la tutela dell'igiene e della salute
pubblica; sono in ogni caso consentiti mutamenti di destinazione
d'uso compatibilmente con le seguenti:
- destinazione residenziale ed altre ad essa sussidiarie;
- destinazioni terziarie in genere, quali arti, professioni, commercio etc.";
- destinazioni produttive purché non nocive e moleste e purché non comportino l'impiego di più di 5 addetti;
- servizi pubblici e di interesse pubblico.
Ai fini dell'ammissibilità di attività commerciali, il Piano di adeguamento e sviluppo della rete distributiva, formato ai sensi della L. 426/71, definisce la superficie di vendita per le diverse specializzazioni merceologiche. Per quanto attiene il commercio al dettaglio si richiama il successivo art. 29ter.
- Il P.R.G. individua gli edifici di interesse storico, artistico
ed ambientale per i quali è ammesso, oltre alla manutenzione
ordinaria e straordinaria, il tipo di intervento topograficamente
definito, mediante intervento diretto.
Il P.R.G. individua altresì elementi architettonici da salvaguardare che debbono essere, in caso di intervento, oggetto di manutenzione e restauro finalizzati al loro ripristino ed alla loro conservazione. - Per gli edifici non individuati ai sensi del comma precedente
sono consentiti mediante intervento diretto gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo,
risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia interna, come
definiti dalle presenti norme.
Sono altresì ammessi, per il miglioramento igienico e funzionale delle unità abitative esistenti, ampliamenti non superiori al 20% della superficie utile lorda esistente; 25 mq. sono comunque consentiti anche se eccedono tale percentuale.
Nel caso in cui all'intervento siano associate azioni di riordino e riqualificazione del tessuto edilizio esistente, oltre a quanto precedentemente previsto, sono ammessi con esclusione della cortina di edifici prospicienti via Garibaldi:- interventi di ristrutturazione edilizia totale;
- ampliamenti e completamenti per esigenze supplementari riferite alle destinazioni ammesse, oltre alla percentuale precedente, sempreché non si superi il rapporto di copertura del 50% sull'area di intervento e non si superi l'altezza massima di m. 7,50.
Gli ampliamenti in questione non potranno inoltre comportare un aumento superiore al 50% della S.U.L. residenziale esistente.
In tal caso la progettazione dovrà essere estesa a tutta la proprietà interessata e dovrà prevedere:- l'eliminazione di elementi e materiali deturpanti ed in contrasto ambientale, eventualmente sostituendoli con altri idonei;
- la valorizzazione, mediante interventi manutentivi, degli elementi di pregio;
- l'impiego per ampliamenti e completamenti di tipologie, disegno e materiali coerenti con quelli tradizionali locali.
- Le aree topograficamente individuate dal P.R.G. come R 2.7, R 2.8 ed R 2.9, sono classificate annucleamento rurale e come tali assimilate alle zone agricole in relazione all'art. 9 della L. 10/77: in esse oltre agli interventi ammessi dal presente articolo sono consentiti per le aziende agricole esistenti interventi edilizi manutentivi, di ristrutturazione ed ampliamento delle strutture di servizio anche mediante nuova costruzione sempreché non si superi il rapporto di copertura del 50% nell'area di intervento e l'altezza massima di mt. 7,50; la distanza minima da strade comunali per l'edificazione dovrà essere pari a mt. 6 e per le recinzioni di mt. 1.
- Sono le parti del territorio comunale individuate dal P.R.G. comprendente insediamenti in situazione di profondo degrado che richiedono interventi di sostituzione edilizia.
- Si richiamano i commi 2 e 3 dell'art. 11 precedente.
- Le previsioni di P.R.G. si attuano mediante strumento urbanistico esecutivo nel rispetto dei parametri fissati nelle relative tabelle di zona.
- In sede progettuale dovrà assicurarsi una elevata qualità architettonica al prodotto edilizio previsto; in particolare dovranno impiegarsi tipologie e materiali coerenti con l'intorno ambientale al fine di assicurare la massima integrazione degli interventi nel proprio contesto.
- Sono le parti del territorio comunale individuate dal P.R.G. comprendenti aree di recente e nuova edificazione, considerate a capacità insediativa esaurita.
- Si richiama il comma 3 dell'art. 11 precedente.
- Sugli edifici esistenti e nelle aree ad essi asservite sono
ammessi i seguenti interventi mediante, concessione singola:
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro conservativo e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia interna e totale;
- ampliamenti e soprelevazioni una-tantum di edifici esistenti uni e bifamiliari, sempreché non comportino un aumento della superficie residenziale esistente superiore al 20%, fatto salvo il rapporto di copertura riferito al lotto su cui si interviene non superiore al 40% e l'altezza massima dell'edificio che non potrà essere superiore a m. 8,50;
- 25 mq. sono consentiti anche se eccedono la predetta percentuale.
- È ammessa l'esecuzione di bassi fabbricati per autorimessa o deposito nel rispetto del rapporto di copertura massimo di cui al comma precedente e nel rispetto delle limitazioni di cui al successivo articolo 25.
- Al fine di consentire adeguamenti funzionali delle attività artigianali ed agricole esistenti è ammesso anche in eccesso rispetto ai parametri di cui ai commi precedenti la realizzazione una tantum di ampliamenti e completamenti nella misura massima di 100 mq. di S.U.L. sempre che non si superi il rapporto di copertura del 60% nell'area di intervento; ove l'ampliamento o il completamento interessi attività agricole non è attribuibile all'uso di stalla o ricovero animali.
- Tale classificazione comprende lotti in aree totalmente o
parzialmente urbanizzate, la cui edificazione prevista dal P.R.G.
non comporta dotazioni infrastrutturali maggiori di tessuti
edificati in cui ricadono.
Le previsioni del P.R.G. si attuano di norma con semplice concessione nel rispetto delle indicazioni topografiche e dei valori parametrici indicati nelle tabelle di zona. - Per l'area R 5.1, tenuto conto della vicinanza al tessuto
edilizio esistente in cui sono presenti episodi architettonici di
particolare pregio, la nuova edificazione dovrà tendere alla
migliore qualità realizzativa e di inserimento ambientale; a
tal fine si prescrive quanto segue:
- le tipologie edilizie dovranno apparentarsi a quelle tradizionali locali di origine rurale, con corpi di fabbrica prevalentemente rettilinei dotati di copertura a doppia falda semplice e manto in coppi; dovranno essere privilegiate aggregazioni a schiera o comunque, nel caso di edificazione isolata, dovrà essere ricercata una articolazione in linea mediante accostamento di abitazione e locali accessori (garage, porticato, etc. ...) evitando di realizzare piani interrati ad uso autorimessa con relativa rampe di discesa;
- le murature esterne dovranno essere rifinite ad intonaco con colori tradizionali locali e dotate di aperture a taglio verticale secondo proporzioni derivate dalla tradizione costruttiva locale;
- i materiali ed i dettagli costruttivi dovranno uniformarsi a quelli di cui all’art. 32 del R.E.
- Nell'area R5.4 le nuove costruzioni ammesse dovranno uniformarsi per impianto, tipologia e materiali alle attigue esistenti in modo da assicurare massime coerenza ed uniformità rispetto al tessuto edilizio esistente.
