N.B.: Le parti stralciate sono evidenziate con sfondo grigio.
- Tale classificazione comprende le aree pressoché inedificate ove l'utilizzo edificatorio è subordinato alla realizzazione di un nuovo impianto infrastrutturale in attuazione delle previsioni topograficamente definite dal P.R.G.
- L'attuazione dell'area R 6.1 considerate le modeste dimensioni è consentita mediante intervento diretto. Il rilascio delle concessioni è tuttavia subordinato alla dismissione gratuita al comune dell'area per la viabilità topograficamente individuata dalle tavole di progetto del P.R.G.
- Sono le parti del territorio comunale individuate dal P.R.G. comprendenti le aree già occupate da impianti produttivi che si confermano nella loro ubicazione.
- Sono considerate destinazioni d'uso coerenti e compatibili le
seguenti:
- attività produttive artigianali, industriali e commerciali limitatamente ai beni prodotti dalla unità produttiva e di essi integrativi e relative attrezzature ed impianti complementari;
- residenza per il proprietario o la custodia degli impianti in misura non superiore a mq. 200 di superficie utile lorda per ogni unità produttiva;
- servizi ed impianti pubblici o di uso pubblico funzionali agli impianti produttivi.
- In queste aree sono ammessi, mediante intervento diretto, la
manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento,
la ristrutturazione edilizia degli impianti esistenti, finalizzati
ai necessari miglioramenti ed adeguamenti tecnologici e
funzionali.
Sono altresì ammessi interventi di ampliamento nel rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici fissati nelle relative tabelle di zona.
Le opere e gli interventi necessari per gli adeguamenti degli impianti a leggi vigenti in materia antincendio e infortunistica, nonché per attrezzature ed impianti strettamente tecnologici che non comportano aumenti di superficie utile per il ciclo produttivo, sono ammessi senza verifica dei parametri, richiamandosi in quanto applicabile la circ. M.ro LL.PP. n. 1918 del 16.11.1977. - In sede di rilascio di concessioni edilizie dovrà essere assicurata, in ragione degli ampliamenti richiesti, la dotazione dello standard di cui all'art. 21, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., pari al 10% della superficie fondiaria, anche applicandosi il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 21 citato. Le aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico potranno essere interamente destinate a parcheggio. Per gli il commercio al dettaglio si richiama il successivo art. 29ter.
- L'edificio esistente nella zona P 1.5 dovrà essere
oggetto di recupero mediante interventi di ristrutturazione
edilizia interna.
L'area non dovrà avere più di un accesso sulla Strada Provinciale; si dovrà inoltre verificare preventivamente la sicurezza del sito rispetto al canale del Mulino.
I nuovi fabbricati ammessi dovranno, per tipologia e materiali, armonizzarsi con quelli esistenti; in particolare si escludono, almeno nelle parti appariscenti, strutture prefabbricate a vista e materiali in contrasto con quelli tradizionali locali.
Dovranno essere dismesse le aree per attrezzature pubbliche individuate in cartografia, poste in fregio alla viabilità provinciale. Qualora la quantità topograficamente definita risulti inferiore allo standard di cui al precedente comma, la quota mancante al raggiungimento dello standard stesso dovrà essere monetizzata.
- Sono le parti del territorio comunale individuate dal P.R.G. comprendenti le aree per impianti produttivi da completare mediante ampliamenti e/o nuove costruzioni.
- Sono considerate destinazioni d'uso coerenti e compatibili le
seguenti:
- attività produttive artigianali, industriali e commerciali limitatamente ai beni prodotti dalla unità produttiva e di essi integrativi e relative attrezzature ed impianti complementari;
- residenza per il proprietario o la custodia degli impianti in misura non superiore a mq. 200 di superficie utile lorda per ogni unità produttiva;
- servizi ed impianti pubblici o di uso pubblico funzionali agli impianti produttivi.
- In queste aree sono ammessi, mediante intervento diretto, la
manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento,
la ristrutturazione edilizia degli impianti esistenti,
nonché il loro ampliamento nel rispetto dei parametri
edilizi ed urbanistici fissati nelle relative tabelle di
zona.
Sono altresì ammessi interventi di nuova costruzione sulle aree libere nel rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici fissati nelle tabelle di zona.
Le opere e gli interventi necessari per gli adeguamenti degli impianti a leggi vigenti in materia antincendio e infortunistica, nonché per attrezzature ed impianti strettamente tecnologici che non comportano aumenti di superficie utile per il ciclo produttivo, sono ammessi senza verifica dei parametri, richiamandosi in quanto applicabile la circ. M.ro LL.PP. n. 1918 del 16.11.1977. - In sede di rilascio di concessioni edilizie dovrà essere assicurata, in ragione degli ampliamenti richiesti, la dotazione dello standard di cui all'art. 21, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., pari al 10% della superficie fondiaria, anche applicandosi il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 21 citato. Le aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico potranno essere interamente destinate a parcheggio. Per quanto attiene il commercio al dettaglio si richiama il successivo art. 29ter.
- Per l’area P2.2 dovranno essere dismesse le aree per attrezzature pubbliche individuate in cartografia, poste in fregio alla viabilità provinciale. Qualora la quantità topograficamente definita risulti inferiore allo standard di cui al precedente comma, la quota mancante al raggiungimento dello standard stesso dovrà essere monetizzata.
- Sono le parti del territorio individuate dal P.R.G. comprendenti le aree per impianti produttivi di tipo agro- zootecnico che si confermano nella loro ubicazione e per i quali si ammettono i necessari completamenti.
- In tali aree sono ammesse le seguenti destinazioni:
- immagazzinaggio, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli;
- attività di allevamento zootecnico;
- artigianato di servizio e produzione connesso all'attività agricola;
- residenza per il proprietario e/o la custodia degli impianti in misura non superiore a mq. 180 di superficie utile lorda per ogni attività produttiva;
- attrezzature e servizi per gli insediamenti.
- In queste aree sono ammessi gli interventi previsti all'art. 9
precedente, mediante concessione singola, nel rispetto dei
parametri urbanistici ed edilizi fissati nelle tabelle di
zona.
Per le aziende agricole esistenti in zona condotte da imprenditori agricoli a titolo principale si applicano le norme previste per le aree agricole.
In sede di concessioni edilizie, fatto salvo il disposto precedente relativo alle aziende agricole, dovrà essere assicurata, in ragione degli ampliamenti richiesti, la dotazione dello standard di cui all'art. 21, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., pari al 10% della superficie fondiaria, anche applicandosi il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 21 citato. Le aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico potranno essere interamente destinate a parcheggio.
- Sono le parti del territorio individuate dal P.R.G. comprendenti le aree per deposito e lavorazioni di inerti derivati da attività estrattive (PD) nonché le aree destinate ad attività estrattiva (PE).
- Nelle aree PD sono ammessi i seguenti usi:
- deposito e stoccaggio inerti;
- impianti per la lavorazione;
- impianti per ricovero macchinari, mezzi, fabbricati per
l'amministrazione e la custodia.
La superficie utile lorda per locali destinati alla custodia degli impianti non può comunque essere superiore a mq. 150.
Le previsioni di P.R.G. avvengono mediante concessioni singole nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi fissati nelle tabelle di zona.
Le opere e gli interventi necessari per gli adeguamenti degli impianti a leggi vigenti in materia antincendio e infortunistica, nonché per attrezzature ed impianti strettamente tecnologici che non comportano aumenti di superficie utile per il ciclo produttivo, sono ammessi senza verifica dei parametri, richiamandosi in quanto applicabile la circ. M.ro LL.PP. n. 1918 del 16.11.1977.
In sede di rilascio di concessioni edilizie dovrà essere assicurata, in ragione degli ampliamenti richiesti, la dotazione dello standard di cui all'art. 21, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., pari al 10% della superficie fondiaria, anche applicandosi il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 21 citato. Le aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico potranno essere interamente destinate a parcheggio. - Nelle aree PE è ammesso l'esercizio di attività estrattive nel rispetto delle prescrizioni e procedure di cui alla L.R. 69/78 e succ. mod. ed int.; in dette aree sono altresì ammesse costruzioni ed impianti tecnologici al servizio dell'attività estrattiva, per la lavorazione del materiale inerte, per la rimessa e la manutenzione dei macchinari; tali costruzioni sono subordinate ad autorizzazione in relazione alla durata dell'attività estrattiva autorizzata ai sensi della L.R. 69/78 citata.
- Nelle aree agricole produttive gli interventi hanno per oggetto il potenziamento e l'ammodernamento delle aziende agricole esistenti, del processo produttivo e delle strutture con esso connesse, la creazione di nuovi centri aziendali in quanto compatibili con una migliore utilizzazione economica del territorio agricolo.
- Gli interventi ammessi sono i seguenti:
- in funzione di aziende agricole esistenti alla data di entrata
in vigore delle presenti norme:
- interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento e sopraelevazione degli edifici ad uso residenziale esistenti oltreché la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- interventi di nuova costruzione per abitazione rurali;
- ampliamento e nuova costruzione di attrezzature e
infrastrutture per l'agricoltura, quali locali per allevamento e
ricovero di animali, silos, locali di deposito, rimessa, ecc.
Per gli interventi di cui alla lettera a1. è ammesso ove necessario un incremento della S.U.L. abitabile esistente anche in eccedenza rispetto ai limiti di cui al successivo 3° comma purché contenuto nella misura del 20%; per incrementi maggiori si applicano in ogni caso i parametri per la nuova edificazione.
Gli interventi di nuova costruzione per abitazioni di cui alla lettera a2. sono ammessi:
- qualora si documenti un fabbisogno abitativo supplementare in ragione degli addetti all'azienda; in tal caso la verifica dei parametri di cui al successivo 3° comma deve comprendere la situazione di fatto e di progetto;
- qualora l'abitazione esistente risulti, per motivi tecnici e funzionali, tale da non poter essere recuperabile e perciò debba essere sostituita; in tal caso i locali esistenti debbono essere demoliti, se non rivestono interesse architettonico, oppure destinati, mediante atto d'impegno, ad usi accessori all'attività agricola. - costruzione in funzione di nuovi centri aziendali al servizio di aziende agricole di nuova formazione. Tali interventi sono possibili solo se documentati dal concessionario mediante documentazione che comprenda gli elementi tecnico-descrittivi del Piano Aziendale o Interaziendale a norma delle vigenti leggi di settore.
- in funzione di aziende agricole esistenti alla data di entrata
in vigore delle presenti norme:
- Condizioni per l'edificazione.
Per gli interventi di cui alle precedenti lettere a1., qualora eccedano i limiti richiamati, a2. e b), gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali o le parti di edifici adibiti a tale destinazione, non possono superare i seguenti:- terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc. 0,05 x mq.
- terreni a colture legnose specializzate: mc. 0,03 x mq.
- terreni a seminativo ed a prato permanente: mc. 0,02 x mq.
- terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno: in misura non superiore a 5 ha. per azienda: mc. 0,01 x mq.
- terreni a pascolo e prato pascolo permanente di aziende silvo-pastorali per abitazioni non superiori a 500 mc. per azienda: mc. 0,001 x mq.
Gli interventi di cui al comma presente sono ammessi solo in quanto la superficie e l'attività aziendale siano tali da richiedere almeno 104 giornate lavorative (da documentare con i criteri usati per i piani aziendali) e perciò la occupazione di un addetto.
Ad ogni addetto può corrispondere un'abitazione con un massimo di 500 mc. e comunque si ammette un volume massimo per azienda pari a 1.000 mc. - Nuove costruzioni di locali per allevamento e ricovero di
animali sono ammesse a condizione che l'azienda disponga in
connessione con l'attività di allevamento stesso almeno di
un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di
bestiame.
Detto terreno deve risultare in proprietà o affitto. - Nuove costruzioni di locali per allevamento e ricovero di
animali, oltre alle altre prescrizioni edilizie contenute nelle
presenti norme dovranno inoltre rispettare:
- distanze minime dall'abitazione del proprietario: ml. 15;
- distanza minima da abitazioni di altra proprietà: ml. 50, salvo riduzione con accordo scritto tra le parti fino ad un minimo di ml. 15;
- distanza minima da pozzi di captazione di acque sotterranee per usi potabili privati: ml. 20 fatto salvo il rispetto dei disposti di cui al D.P.R. n. 236 del 24 maggio 1988;
- distanza minima tra stalle e altri edifici accessori o tra edifici accessori: ml. 5;
- distanza minima dal perimetro delle aree a destinazione residenziale del capoluogo: ml. 100 per allevamenti bovini e ml. 400 per allevamenti di suini, sanati, polli;
- distanza minima dal centro della borgata Vernetto: ml. 200 per allevamenti di suini, sanati, polli (la distanza è intesa come misura radiale dal centro della borgata coincidente convenzionalmente con la Chiesa Parrocchiale).
Le concimaie debbono rispettare da locali di abitazione e pozzi una distanza minima di ml. 25; tale distanza da abitazioni di terzi è fissata in mt. 50.
Ampliamento di stalle esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione a distanze inferiori a quelle prescritte, sono ammessi, sempreché l'ampliamento sia possibile senza ridurre ulteriormente le distanze intercorrenti già esistenti.
Nuove costruzioni anche prefabbricate ad uso insilaggio cereali e foraggi dovranno rispettare le seguenti distanze:- - silos inferiori a 2 mt. di altezza a confine e a 10 mt. da abitazioni;
- silos superiori a 2 mt. di altezza minimo 5 mt. da confine e 10 mt. da abitazioni.
La percentuale di copertura della superficie del fondo su cui insistono le costruzioni per la residenza rurale ed al servizio dell'attività agricola non può superare il 30%.
In sede di rilascio di concessione per nuove costruzioni, ampliamenti o ristrutturazioni di stalle per allevamento di animali l'Amministrazione Comunale dovrà accertare e garantirsi che gli impianti esistenti o previsti non risultino nocivi o inquinanti e vengano realizzate, qualora non esistenti, le necessarie opere per il trattamento e lo smaltimento rifiuti liquidi e solidi, nonché quelle idonee alla sistemazione di luoghi ed alla opportuna schermatura degli edifici con alberature ove risulti necessario. - Le concessioni per l'edificazione delle residenze rurali sono
rilasciate:
- agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;
- ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
- agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'articolo 2 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.
Altre concessioni od autorizzazioni previste dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.
- Le aree agricole di rispetto per gli abitati, individuate
topograficamente con apposito retino, sono utilizzabili ai fini del
trasferimento di cubatura previsto nei commi precedenti; in esse
non sono ammesse nuove costruzioni oltre a quanto appresso
previsto.
Per le aziende agricole eventualmente esistenti si ammettono gli interventi di cui alle lett. a1) del 2° comma precedente;
per gli edifici aventi altra destinazione si applicano gli interventi previsti al 3° comma dell’art. 24 seguente. - Per i complessi di interesse architettonico ed ambientale da salvaguardare, individuati nelle tavole di progetto del P.R.G. sono consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro conservativo ed il risanamento conservativo come definiti dalle presenti norme.
- Si richiamano in quanto applicabili le norme di cui all'art. 25 della L.R. 56/77 e . mod. ed int.
Art. 22 - AREE DESTINATE A SERVIZI PUBBLICI
- La previsione di tali aree finalizzata alla erogazione di pubblici servizi ed al raggiungimento di una soddisfacente qualità dell'ambiente nel rispetto degli standards di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., comprende aree per attrezzature e servizi di interesse comunale, al servizio di insediamenti residenziali ed aree per attrezzature al servizio di insediamenti produttivi.
- Le specifiche destinazioni sono topograficamente individuate mediante simbolo nelle tavole di P.R.G.; in sede attuativa tuttavia le specifiche destinazioni possono essere scambiate senza che ciò costituisca variante al P.R.G. stesso ai sensi del 4° comma, art. 1, L. 1/78.
- La proprietà delle aree e degli immobili deve essere
pubblica o di enti istituzionalmente competenti e la loro
acquisizione avviene direttamente nei modi e nelle forme di legge o
indirettamente contestualmente ad interventi privati di
trasformazione urbanistica ed edilizia del suolo in esecuzione di
oneri convenzionali e/o come condizione apposta al rilascio della
concessione.
Le aree al servizio di insediamenti produttivi, come espressamente specificato nelle presenti norme, possono essere private, a insindacabile giudizio della pubblica amministrazione, qualora preveda il loro assoggettamento ad uso pubblico, mediante apposito atto d'obbligo. - Le opere di urbanizzazione primaria ed indotta di cui all'art.
51, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., lettere b), c), d), f), g),
s), t), v) possono essere realizzate anche su aree non
specificatamente destinate, senza che ciò costituisca
variante al P.R.G. sempreché tali aree siano già
disponibili all'ente attuatore e la previsione non comporti vincoli
preordinati all'esproprio.
Le aree destinate a servizi pubblici sono edificabili in attuazione delle specifiche destinazioni secondo le norme ed i fabbisogni stabiliti dalle leggi di settore.
Art. 23 - AREE DESTINATE ALLA VIABILITÀ
- Il P.R.G. indica nelle tavole alle diverse scale le aree destinate alla viabilità esistente e in progetto.
- Il tracciato viario in progetto può subire variazioni,
purché all'interno delle fasce di rispetto indicate
cartograficamente, senza che queste comportino variante di P.R.G.,
in sede di progettazione esecutiva, o in sede di strumenti
urbanistici esecutivi.
Le porzioni di area destinate alla viabilità e non utilizzate, a norma del presente comma, potranno non essere acquisite: in tal caso assumono la destinazione e le caratteristiche di intervento proprie delle aree contigue non destinate alla viabilità; le fasce di rispetto seguono il nastro viario in esecuzione, secondo la profondità stabilita per il nastro viario indicato nel P.R.G..
Nella realizzazione degli interventi previsti dal P.R.G. i manufatti viari dovranno essere completamente eseguiti ivi comprese banchine pedonali, aree di arredo e alberate ove previste; si richiama l’art. 46 del R.E. - Nelle aree riservate ad attività agricola - fatti salvi
i disposti comunque prevalenti del nuovo codice della strada -
negli interventi di nuova edificazione devono essere rispettati i
seguenti arretramenti minimi dai cigli stradali:
- strade provinciali e strade comunali: ml. 20;
- strade vicinali di uso pubblico: ml. 5.
- Nelle aree destinate ad usi insediativi, ove il P.R.G. non
precisa con vincolo topografico definito le fasce di rispetto,
l'allineamento dei fabbricati e delle recinzioni è definito
in sede di rilascio della concessione, tenendo conto dei distacchi
minimi previsti dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e dal
secondo comma dell'art. 27 della L.R. 56/77.
In caso di intervento di ristrutturazione di edifici esistenti il Sindaco ha facoltà di richiedere l'arretramento dal ciglio stradale in prossimità di incroci al fine di migliorare il transito veicolare. - Nelle aree pertinenti alla viabilità e nelle relative fasce di rispetto sono ammessi percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, opere accessorie alla strada, impianti per la distribuzione di carburanti e relativi accessori.
- È ammessa nelle fasce di rispetto l'esecuzione di recinzioni, comunque con arretramento dal ciglio delle strade veicolari, comunali e vicinali di uso pubblico, non inferiore a mt. 3,00 salvo i casi in cui occorra mantenere allineamenti esistenti. I silos con altezza non superiore a mt. 2 sono assimilati alle recinzioni.
Art. 24 - FASCE DI RISPETTO EDIFICI ESISTENTI RICADENTI NELLE FASCE DI RISPETTO E IN ZONA IMPROPRIA
- Il P.R.G. oltre alle fasce di rispetto della viabilità
di cui all'art. 23 precedente individua le altre seguenti:
- fasce di rispetto cimiteriale pari a m. 100 o secondo la minore indicazione cartografica in ragione della situazione di compromissione degli abitati esistenti;
- fasce di rispetto del torrente Varaita: pari a m. 100;
- fasce di rispetto dell'impianto di depurazione: pari a m. 100.
- Le fasce di rispetto di cui al primo comma, sono inedificabili e si richiamano in quanto applicabili le prescrizioni di cui ai commi 3°, 5°, 10°, 12° 13° dell'art. 27 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.
- Sugli edifici con destinazione d'uso in contrasto con le
destinazioni di zona sono ammessi i seguenti interventi, oltre a
quanto stabilito in altri articoli e ferme restando le altre
prescrizioni di carattere normativo o topograficamente definite:
- su edifici a prevalente destinazione residenziale ricadenti in
zone a destinazione non residenziale:
- interventi di cui all'articolo relativo alle aree R4;
- su edifici, impianti ed attrezzature prevalentemente destinati
ad attività produttive extra-agricole e commerciali
ricadenti in zona agricola:
- interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e di ampliamento non superiore al 100% della superficie di calpestio, e comunque non superiore a 500 mq., sempreché la superficie coperta non ecceda il 50% dell'area di proprietà;
- fabbricati agricoli non più utilizzati esistenti in zona
agricola:
- i fabbricati identificati dal P.R.G. come non più utilizzati per l'agricoltura e quelli che eventualmente vengano dismessi a seguito di cessazione dell'attività agricola, possono essere recuperati per destinazione residenziali e usi compatibili o connessi quali: arti, mestieri, ricettivi, somministrazione alimenti e bevande, servizi sociali pubblici e privati, sport e ricreazione, mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e risanamento conservativo. Sempreché gli edifici non siano classificati come complessi rurali tra i beni ambientali è consentita la ristrutturazione edilizia con piccoli aumenti di volume per esigenze igienico- funzionali contenute nella misura del 20% del volume esistente residenziale; tali ampliamenti sono ammessi ove non risultino utilizzabili volumi accessori già esistenti.
- su edifici a prevalente destinazione residenziale ricadenti in
zone a destinazione non residenziale:
- Gli interventi di ampliamento di cui al presente articolo sono concessi una-tantum.
Art. 25 - BASSI FABBRICATI PER AUTORIMESSE E/O DEPOSITO E PICCOLE STRUTTURE ACCESSORIE
- La costruzione di bassi fabbricati nelle aree asservite ad
edifici e fatte salve altre prescrizioni delle presenti norme
è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:
- fuori terra, per un'altezza massima al colmo di mt. 3,30 e
comunque per un'altezza max. a confine di mt. 3, in misura non
superiore a mq. 30 per ogni unità alloggio dell'edificio
principale a destinazione residenziale, o in base alle
necessità documentate per edifici ad altra
destinazione.
In ogni caso non dovrà essere comunque superato il rapporto di copertura complessivo prescritto nelle singole zone. - interrate totalmente o parzialmente, senza limiti di
superficie.
Per le autorimesse interrate, l'estradosso del solaio di copertura non potrà essere a quota superiore a cm. 100 dal piano di campagna o dalla quota della strada o dei marciapiedi contigui se diversa dal piano campagna, e dovrà essere sistemato a verde, prato, cespugliato, con letto di humus naturale non inferiore a cm. 30, oppure lastricato, direttamente ed agevolmente accessibile, con continuità di percorsi pedonali dalle restanti aree libere di pertinenza dell'edificio principale.
- fuori terra, per un'altezza massima al colmo di mt. 3,30 e
comunque per un'altezza max. a confine di mt. 3, in misura non
superiore a mq. 30 per ogni unità alloggio dell'edificio
principale a destinazione residenziale, o in base alle
necessità documentate per edifici ad altra
destinazione.
- Per esigenze di sistemazione ed arredo delle aree sistemate a giardino o verde di pertinenza di fabbricati esistenti è ammessa la realizzazione di piccole strutture accessorie, quali gazebi, legnaie, forni, ecc. , aventi S.U.L. massima non superiore a mq 15; si richiamano le altezze previste al comma 1 precedente.
- Per quanto riguarda distanze da fabbricati e confini si rimanda a quanto previsto dal Codice Civile. Solo nel caso di gazebi aperti aventi altezza all’imposta della copertura non superiore a m 2,20 non si applicano le distanze da pareti finestrate di edifici antistanti.
- I bassi fabbricati per autorimessa e/o deposito, nonché
le altre strutture accessorie del presente articolo, dovranno
essere realizzati con una o due falde e con materiali coerenti con
l'intorno ambientale; si escludono box in lamiera o altri
prefabbricati con copertura piana.
Per quanto concerne i materiali si dovranno rispettare le indicazioni di cui all'art. 32 del R.E. - Nel caso in cui l’autorimessa sia realizzata al piano terra dell’edificio principale, ai fini dell’esclusione della stessa dal calcolo della S.U.L. di cui all’art. 18, 2° comma, lett. e) del R.E., l’altezza massima interna non dovrà essere superiore a m 2,40.
Art. 26 - AREE DI PARCHEGGIO PRIVATO
- L'esecuzione di interventi edilizi a destinazione d'uso
residenziale, terziaria o produttiva è subordinata alla
disponibilità delle seguenti quantità di superfici
destinate a parcheggio privato:
- nuove costruzioni ad uso prevalentemente residenziale: mq. 1 ogni 10 mc. di costruzione;
- nuove costruzioni e/o cambi di destinazione d’uso ad uso
terziario:
- uffici: mq. 0,30 per mq. di S.U.L.
- commercio ed esercizi pubblici vendita e somministrazione
alimenti e bevande per metro quadrato di superficie di vendita:
- superficie di vendita superiore a mq. 400: mq. 1,00 x mq. di Sup. di vendita.
- superfici di vendita inferiori a mq. 400: mq. 0,50 x mq. di Sup. di vendita.
- alberghi ed altre strutture ricettive: mq. 20 ogni 3 posti letto e/o a sedere.
- locali di intrattenimento: mq. 20 ogni 3 utenti.
- nuove costruzioni ad uso produttivo:
- mq. 20 ogni 3 addetti calcolati ai sensi delle presenti norme.
- Le superfici di cui al precedente comma devono essere reperite all'interno dell'area in proprietà sia in superficie che all'interno della costruzione.
- Nelle aree individuate dal P.R.G. come R1 e R2, le recinzioni possono essere eseguite secondo le tipologie di cui alle lett. a) e c) del 3° comma, art. 52 del R.E.
- Nelle aree di recente edificazione, di completamento o nuovo impianto, classificate dal P.R.G. R4, R5, R6 e nelle aree per impianti produttivi in genere è ammesso la realizzazione di recinzioni secondo le tipologie di cui alle lett. c), d), e) del 3° comma, art. 52 del R.E.; nelle aree per impianti produttivi, fra aree private, è altresì ammessa la tipologia b) del 3° comma, art. 52 succitato.
- Nelle aree agricole si applicano le disposizioni del secondo comma limitatamente alle aree asservite o al centro aziendale o a fabbricati residenziali; eventuali altre recinzioni dovranno essere realizzate secondo la tipologia prevista alle lett. d), e), f) del 3° comma dell’art. 52 del R.E.
- Eventuali diverse disposizioni o soluzioni per ragioni estetiche o di coerenza con i luoghi potranno essere concordare e stabilite in sede di esame delle richieste da parte della Commissione Edilizia Comunale.
Art. 28 - OPERE ATTIGUE A STRADE PROVINCIALI
- Le opere in aree attigue alle strade provinciali, sono subordinate al preventivo nulla osta della Provincia per la definizione della posizione e delle caratteristiche degli accessi.
- Ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 56/77 non possono essere autorizzate, di norma, opere relative ad accessi veicolari diretti sulle strade provinciali, per tratti lungo i quali queste attraversano parti di territorio esterne al perimetro degli abitati; tali accessi possono avvenire solo a mezzo di derivazione, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali provinciali.
Art. 29 - VINCOLO AI SENSI DELLA L. 1089/1939
- Tutti gli interventi relativi ad edifici vincolati ai sensi della Legge 1/6/1939 n. 1089, circa le cose di interesse artistico e di pregio storico, ovvero relative ad opere in terreni attigui a stabili vincolati sono sottoposti al preventivo nulla osta della Soprintendenza di Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte.
Art. 29 bis - VINCOLI DI CARATTERE GEOLOGICO-TECNICO
- In sede di intervento sono vincolanti le prescrizioni attinenti singole aree normative contenute nella relazione geologico-tecnica allegata al P.R.G.
Art. 29 ter - DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 12.11.1999 N. 28 E D.C.R. 59-10831 DEL 24.03.06
- L’esercizio delle attività commerciali è consentito sul territorio comunale nel rispetto del decreto legislativo 114/98, della L.R. 28/99 e s.m., della D.C.R. 24.03.06 nr. 59-10831, di seguito denominate “Indirizzi regionali”, nonché in base alle presenti norme di attuazione, ai criteri ed alle norme per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita.
- Il P.R.G. individua topograficamente sulla apposita tavola la
seguente zona di insediamento commerciale:
A1: addensamento storico rilevante, ubicato nel capoluogo e coincidente con l’insediamento di interesse storico-artistico-ambientale – zona urbanistica R1.1;
Oltre alla zona di insediamento individuata, è possibile riconoscere, in sede di procedimento per il rilascio di nuove autorizzazioni commerciali ai sensi dell’art. 14, c. 3 degli “Indirizzi regionali” localizzazioni di tipo L1.
La compatibilità territoriale delle differenti tipologie delle strutture distributive è fissata inderogabilmente nella tabella allegata ai “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita”. - Esternamente agli addensamenti ed alle localizzazioni
commerciali di cui al comma 2 precedente è ammesso
l’esercizio di vicinato nelle aree in cui il P.R.G. prevede
la destinazione commerciale.
Eventuali esercizi commerciali superiori al vicinato esistenti si intendono confermati e su essi è consentito l’ampliamento fisiologico come normato dagli indirizzi regionali; a seguito della chiusura dell’esercizio commerciale si applicano le presenti norme. - Le variazioni della superficie di vendita definite “fisiologiche” dall’art. 15, c. 9, degli “Indirizzi regionali” sono subordinate al rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti per ciascuna zona di P.R.G. ma per tali variazioni non è richiesto il ricalcolo e l’adeguamento al fabbisogno delle aree per servizi di cui ai commi seguenti.
-
- Per le attività commerciali di cui al presente articolo,
fatto salvo quanto previsto all’art. 15, c. 10, degli
“Indirizzi regionali” relativamente agli accorpamenti
ed al comma 4 precedente, lo standard urbanistico delle aree per
servizi di cui all’art. 21 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i.
è stabilito nella misura del 100% della Sul ed è
attribuito interamente al parcheggio.
Per le attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita superiore a 400 mq si applicano il 2° c. dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. e le prescrizioni dell’art. 25 degli “Indirizzi regionali”, con l’avvertenza che, in base alle norme richiamate, per le medie strutture ricadenti nell’addensamento A1 non si applica la formula per il calcolo dei parcheggi riportata nell’art. 25 degli “Indirizzi regionali”.
In caso di ampliamento di un esercizio commerciale in misura superiore a quella fisiologica, ma comunque tale da non determinare un cambiamento di tipologia di struttura distributiva, il calcolo delle aree per servizi va riferito alla sola parte di ampliamento. Diversamente la verifica delle aree per servizi deve essere riferita all’intera struttura distributiva.
Le aree per servizi devono essere cedute o asservite ad uso pubblico, fatta salva la possibilità di monetizzazione di seguito indicata. - Con riferimento all’art. 26 degli “Indirizzi regionali”, è ammessa la possibilità della monetizzazione delle aree per servizi nell’addensamento A1.
- Nelle eventuali L1 riconosciute in sede di autorizzazione, la monetizzazione delle aree per servizi non è ammessa.
- Nelle zone “P” esterne all’addensamento A1, ed alle localizzazioni L1, ove è consentito il commercio al dettaglio, la monetizzazione delle aree per servizi non è ammessa.
- In tutte le rimanenti aree di P.R.G. esterne alle zone di insediamento commerciale, ed alle zone “P” di cui al comma 5.4 precedente, ove è consentito il commercio al dettaglio limitatamente all’esercizio di vicinato, è ammessa la monetizzazione delle aree per servizi previa documentata dimostrazione della impossibilità o della inopportunità di reperire i servizi stessi ed in particolare i parcheggi nell’area di pertinenza dell’intervento; nel caso in cui sussista possibilità e opportunità di reperire anche solo in parte le aree per servizi, queste dovranno essere previste mediante cessione o asservimento.
- Per le attività commerciali di cui al presente articolo,
fatto salvo quanto previsto all’art. 15, c. 10, degli
“Indirizzi regionali” relativamente agli accorpamenti
ed al comma 4 precedente, lo standard urbanistico delle aree per
servizi di cui all’art. 21 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i.
è stabilito nella misura del 100% della Sul ed è
attribuito interamente al parcheggio.
- Le attività commerciali si svolgono nel rigoroso
rispetto dei beni culturali ed ambientali individuati ai sensi
dell’articolo 24 della L.R. 56/77 e s. m. e secondo le
finalità indicate all’art. 6, c. 3, lettera c del D.
Lgs. 114/98. In particolare la nuova apertura, il trasferimento di
sede, la variazione della superficie di vendita di esercizi
commerciali in sede fissa che comportino interventi edilizi su
edifici che ricadano nell’addensamento A1 oppure rientrino
tra quelli riconosciuti come edifici di particolare interesse
storico, sono assoggettati alle specifiche prescrizioni del P.R.G.
e del Regolamento Edilizio in ordine alla qualità degli
interventi.
Gli interventi di cui al capoverso precedente sono assoggettati alla verifica della corretta integrazione nel contesto tipologico degli edifici adiacenti, con particolare attenzione all’inserimento degli spazi vetrina e degli accessi. - Si richiama il rispetto degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 degli “Indirizzi regionali”.
Art. 30 - IMMOBILI CLASSIFICATI TRA I BENI CULTURALI DAL P.R.G. ED INCENTIVI ALLA CONSERVAZIONE ED AL RISANAMENTO
- Il P.R.G. classifica ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e
succ. mod. ed int., oltre alle aree individuate come R1, immobili e
singoli manufatti aventi carattere storico-artistico-ambientale
identificati nelle tavole di progetto come appresso:
- edifici con vincolo di intervento definito;
- cappelle, piloni, complessi rurali di interesse architettonico-ambientale da salvaguardare.
- Per tali beni valgono le disposizioni contenute negli articoli precedenti che precisano i tipi di intervento edilizio ammessi che debbono essere finalizzati al rigoroso restauro statico ed architettonico degli edifici ed al loro adattamento interno per il recupero igienico- funzionale da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati con elementi aventi le stesse caratteristiche strutturali dei precedenti.
- Ai fini della conservazione e del ripristino degli immobili e
degli elementi architettonici individuati dal presente articolo,
della conservazione e del reimpiego di materiali edilizi ritenuti
essenziali, il Comune ai sensi dell'art. 12, L. 10/77 può:
- introdurre coefficienti di riduzione per la determinazione dei contributi commisurati all'incidenza delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 5, L. 10/77;
- contribuire direttamente in quota parte agli oneri di conservazione o ripristino sostenuti negli interventi.
- I criteri e le modalità di applicazione del precedente comma sono definiti con apposita deliberazione consiliare e recepiti quale modifica alle vigenti disposizioni comunali in materia di applicazione dell'art. 5 e 6 della Legge 10/77.
Art. 31 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
- Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
debbono uniformarsi in modo critico ed attento alle tradizioni
costruttive locali, alle tipologie ed all'ambiente circostante,
adottando soluzioni e materiali che vi si accostino con estrema
sobrietà e uniformità.
Negli interventi di recupero di vecchi fabbricati a prescindere dalla zona in cui ricadono e negli interventi di ampliamento nelle zone R1 ed R2; si applicano le norme contenute all’art. 32 del R.E.; tali norme saranno invece applicate discrezionalmente con valutazioni da motivare di volta in volta, negli interventi edilizi su fabbricati di recente costruzione o già sostanzialmente trasformati da interventi edilizi in epoca recente.
Art. 31 bis - AREA PER IMPIANTI SPECIALI (IS)
- Per gli impianti di teleradiocomunicazione si richiamano la L.R. 23.01.1989, n. 6 e successive disposizioni regionali, la legge quadro 22.02.2001, n. 36, nonché il d. lg.vo 4.9.2002, n. 198.
- Torri e tralicci per apparecchiature ed impianti di teleradiocomunicazione sono ammessi unicamente all’interno dell’area appositamente individuata sulle tavole di Piano con la sigla IS.
- È previsto l'esercizio dei poteri di deroga limitatamente al caso di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e con l'osservanza dell'art. 3, L. 21.12.55 n. 1357.
Art. 33 - ENTRATA IN VIGORE DEL P.R.G.
- Il P.R.G. entrerà in vigore dopo l'approvazione con delibera della Giunta Regionale, e da tale data rimangono abrogate tutte le norme locali che risultassero in contrasto con esso.
- A decorrere dalla data della deliberazione di adozione del presente P.R.G. e fino all'emanazione dell'atto di cui al comma precedente si applicano le misure di salvaguardia previste all'art. 58 L.R. 05.12.77 n. 56 e succ. mod. ed int.
