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La beneficenza ai poveri


Descrizione

Nel suo testamento del 17 marzo 1899, il cav. Cesare Vitale aveva disposto, tra le altre cose, che in occasione degli anniversari della morte del proprio padre, della madre, del fratello, della sorella, nonché del conte Paolo Emilio Solaro di Villanova Solaro, nella chiesa parrocchiale di questo luogo venisse celebrata una solenne Messa funebre. Inoltre, aveva stabilito che, in concomitanza di ciascuna di queste ricorrenze, l'amministrazione dell'Ospedale S. Vincenzo Ferreri distribuisse ai poveri una determinata quantità di granoturco e, a tal fine, destinò la somma di lire 25.000, il cui investimento finanziario fruttava una rendita annua equivalente a circa il 5 per cento del capitale.

Nel 1917 - essendo in corso la guerra tra l'Italia e l'Impero austro ungarico - l'autorità governativa ordinò la requisizione di questo cereale, al posto del quale vennero distribuite ai poveri delle razioni di pane.

L'erogazione della meliga fu ripresa a conclusione del conflitto - avvenuta il 4 novembre del 1918 - quando vennero meno i vincoli da esso imposti al libero commercio dei cereali e delle farine. Al 31 dicembre del 1927 - trascorsi vent'anni dall'avvio delle disposizioni testamentarie del cav. Cesare Vitali, deceduto a Quarto al Mare il 14 marzo 1906 - le spese a beneficio dei poveri di Villanova ammontavano a lire 25.901,28.

Per iniziativa del commendatore, ingegner Melchior Pulciano, nel 1908 l'amministrazione dell'Ospedale S. Vincenzo Ferreri, di cui egli faceva parte, iniziò la distribuzione delle minestre ai poveri, effettuata dalle suore che vi prestavano la loro opera di carità. Il servizio, fornito gratuitamente, era sostenuto finanziariamente dalle offerte in denaro o in natura devolute da privati cittadini e, dopo la morte del benemerito commendatore Pulciano, avvenuta il 20 aprile 1923, fruì del suo lascito testamentario di lire 26.000.

Nel 1928 l'amministrazione del Pio Ente deliberò l'istituzione di letti per i poveri ed, a seconda se essi ne usufruivano tutto l'anno o solo nella stagione invernale, i donatori dovevano versare rispettivamente 30.000 o 10.000 lire. Competeva ai donatori, loro eredi o successori, il diritto di assegnare i letti ai postulanti, ai quali era concesso di occuparli solamente se erano in possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalle norme di accettazione dell'Ospedale. Le offerte non destinate alla fondazione di letti venivano impiegate nel miglioramento dell'istituzione.


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