A chi è rivolto
Descrizione
L'albo degli scrutatori è l'elenco di tutte le persone idonee e interessate a ricoprire questa funzione all'interno dei seggi elettorali. È istituito in ogni Comune ed è aggiornato annualmente
Come fare
ISCRIZIONE
Gli interessati dovranno presentare o spedire (allegando fotocopia del documento d'identità) apposita richiesta di inclusione nell'Albo unico scrutatori entro il 30 novembre di ogni anno.
L'iscrizione rimane valida fino al verificarsi di una sopravvenuta causa di impedimento all'iscrizione (ad esempio: rinuncia, emigrazione, perdita dei requisiti stabiliti dalla legge).
La nomina degli scrutatori di seggio avviene in occasione di ogni consultazione elettorale, da parte della Commissione Elettorale Comunale, previa pubblicazione di apposito manifesto.
Requisiti del richiedente
a) Titolo di studio della scuola dell'obbligo;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune.
SONO ESCLUSI:
1) i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
2) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
3) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
4) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
CANCELLAZIONE
Tutti coloro che sono iscritti nell’albo degli scrutatori e che non intendono più essere nominati per presenziare ai seggi, possono presentare istanza di cancellazione tramite apposito modulo.
L’emigrazione e la perdita del diritto elettorale comportano la cancellazione d’ufficio.
Cosa serve
Per poter svolgere la funzione di scrutatore di seggio è necessario essere inseriti nell'Albo delle persone idonee a ricoprire tale incarico depositato presso l'Ufficio competente.
Cosa si ottiene
Albo degli scrutatori di seggio
Tempi e scadenze
Richiesta di inclusione nell'Albo unico scrutatori entro il 30 novembre di ogni anno.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
Art. 1 della legge 08.03.1989, n. 95.
Art. 5, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dallart. 9, comma 1,
della legge 30 aprile 1999, n. 120.
Condizioni di servizio
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 11/09/2023