A chi è rivolto
Descrizione
L’albo dei giudici popolari è l’elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di Giudice Popolare presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado.
Come fare
Tutti i cittadini che abbiano compiuto 30 anni e non abbiano superato i 65 anni, che siano in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore o superiore e che siano elettori del comune possono presentare istanza di iscrizione negli elenchi dei giudici popolari di Corte d’Assise (Licenza Media Inferiore) e di Corte d’Assise d’Appello (Licenza Media Superiore).
Anche chi non ha fatto domanda d’iscrizione negli elenchi, potrebbe essere nominato egualmente giudice popolare dalla Corte d’Appello, in quanto la legge prevede che i comuni forniscano d’ufficio alla Corte d’Appello gli elenchi dei cittadini che hanno i requisiti per la nomina.
Il richiedente deve essere elettore del Comune e non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l’incarico come indicato nella domanda.
L'eventuale richiesta di cancellazione dall'Albo deve essere presentata mediante la compilazione di apposito modulo.
Cosa serve
Per poter fare domanda di iscrizione all’Albo dei giudici di pace è necessario:
- cittadinanza italiana
- essere residenti nel Comune
- essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
- avere età compresa tra i 30 ed i 65 anni
- essere in possesso del diploma di licenza media inferiore (i Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello dovranno possedere oltre ai requisiti suddetti il titolo di studio di Scuola media superiore)
N.B.: non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare i Magistrati, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine Giudiziario, gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organi di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio, i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione
Cosa si ottiene
Albo dei giudici popolari
Tempi e scadenze
La domanda di iscrizione, da presentare all’ufficio elettorale del comune di residenza , deve essere presentata entro il 31 luglio degli anni dispari
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
Art. 21 L. 10/04/1951, n. 287 e successive modificazioni
Condizioni di servizio
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 11/11/2022